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Dietrofront della Comissione, la delibera infligge al Latte Dolce la sanzione sportiva della perdita dell’incontro, col risultato di 0 a 3
Giudice Sportivo: non omologato lo 0-0 di Tempio

Dietrofront della Comissione, la delibera infligge al Latte Dolce la sanzione sportiva della perdita dell’incontro, col risultato di 0 a 3

La Commissione, in accoglimento del reclamo della Sef Tempio, ha deliberato di riformare la decisione del Giudice Sportivo e di infliggere alla società Latte Dolce la sanzione sportiva della perdita dell’incontro, col risultato di 0 a 3. La società Tempio per la gara dell'8 dicembre contro il Latte Dolce si era vista omologare il pareggio col risultato acquisito sul campo, lo 0-0

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L'impugnazione si fondava sul fatto che, al 17' del 2°tempo, la società Lattedolce ha sostituito il giocatore n°4 (Satta Pietro Giuseppe, nato nel 1993) con il giocatore n°14 (Mura Marco Antonio, nato nel 1994); ed il giocatore n°11 (Dore Roberto, nato nel 1995) con il giocatore n°18 (Saba Domenico, nato nel 1991); e che, dopo circa 1 minuto, l'allenatore del Lattedolce, avvedutosi che, alla stregua di tali sostituzioni, la sua squadra violava la normativa relativa alla contemporanea presenza in campo di tre giocatori "giovani", sostituiva il giocatore appena entrato Saba Domenico con il n°15 Fois Antonio, nato nel 1994; osservato che, quest'ultima sostituzione, a detta della reclamante, avrebbe avuto l'effetto di far giocare il Saba per un tempo breve ma non insignificante, come sostenuto viceversa dalla controparte; che, in tale situazione probatoria, il solo elemento utile per il giudizio può essere tratto solamente dal referto arbitrale, secondo il quale le due sostituzioni si sono susseguite nell'arco di un solo minuto (17' e 18' della ripresa); che un tale brevissimo lasso di tempo risulta chiaramente insufficiente a causare un qualche pregiudizio alla squadra avversaria, per cui in conformità al giudizio espresso da questo Giudice Sportivo in un caso assolutamente analogo- è da escludere che la società reclamante abbia subito nella fattispecie un qualche pregiudizio.

Ora invece la Commissione ritiene fondati gli assunti della reclamante, essendo indubitabile la circostanza che, per via delle sostituzioni operate dalla società Latte Dolce, quest’ultima ebbe ad impiegare, pure per un limitatissimo arco temporale, a seguito dell’ingresso in campo del giocatore Saba Domenico, un numero di calciatori fuori quota non nei limiti minimi consentiti dalle disposizioni richiamate, così da determinare l’irregolarità dell’incontro, ai sensi dell’art.17 n° 5 lett.a) del C.G.S.

In questo articolo
Allenatori:
Campionato:
Stagione:
2011/2012
Tags:
13 Andata
Girone B