Questura di Cagliari, il provvedimento per Pilloni
L'aggressione all'arbitro, arriva il Daspo di 5 anni al presidente del Sanluri
Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un periodo di cinque anni. È il Daspo che il Questore di Cagliari, Filippo Dispenza, ha emesso nei confronti del presidente del Sanluri calcio, Paolo Pilloni, che il 14 settembre scorso, durante l'intervallo della partita della sua squadra contro il Tortolì (campionato d'Eccellenza) ha aggredito l'arbitro Luigi Cannas all'interno degli spogliatoi al termine del primo tempo chiuso sull1-1 dopo che il direttore di gara della sezione di Cagliari aveva assegnato un calcio di rigore agli ogliastrini nei minuti di recupero ritenuto inesistente dalla panchina del Sanluri. Il massimo dirigente del club biancorosso - che la sera stessa del fattaccio si era scusato per il gesto inqualificabile - ha dichiarato di aver solo spintonato il direttore di gara senza dargli né calci e né pugni (leggi l'intervista), il presidente dell'Aia Marcello Nicchi ha invece rivelato lunedì sera, durante la trasmissione "Il Processo del Lunedì" a Raisport (leggi l'articolo), che «l'arbitro ha subito un colpo di porta in faccia, poi un pugno e, quando è caduto a terra, ha sbattuto la testa, ed è stato poi colpito con dei calci mentre era a terra». L'arbitro Cannas non ha potuto riprendere la partita, poi sospesa, è stato accompagnato al pronto soccorso dai Carabinieri presenti al Campu Nou di Sanluri, gli è stato applicato un collare con una prognosi di 20 giorni per trauma cranico.
In attesa che il Giudice Sportivo si pronunci domani nel comunicato ufficiale che verrà emesso dal Comitato regionale della Figc sarda, arriva il primo provvedimento nei confronti del presidente del Sanluri, che gli è stato notificato stamattina dalla polizia. L'allontanamento dagli stadi per cinque anni di Paolo Pilloni, spiegano dalla Questura, "si è reso ancor più necessario considerata la figura del suo destinatario, chiamata ad essere punto di riferimento e esempio di sana competizione non solo per i giocatori, ma anche per il seguito di tifosi". L'arbitro ha anche presentato una formale denuncia contro il presidente del Sanluri. "Con questo provvedimento riaffermiamo la linea di rigore voluta dal ministro dell'Interno e dal capo della Polizia - ha detto all'ANSA, il questore Dispenza - non tolleriamo alcun tipo di violenza dentro e fuori dagli stadi. La violenza becera non ci deve appartenere".
La Norma. Il Daspo (acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), è una misura prevista dalla legge italiana al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio. Si tratta di una misura che va a imporre ad un soggetto ritenuto pericoloso, la possibilità di accedere in luoghi dedicati alle manifestazioni sportive. Tale provvedimento disciplinare è emesso dal questore di riferimento, ed ha una durata che varia da uno a cinque anni. Può essere accompagnato dal cosiddetto obbligo di firma, ovvero il soggetto è costretto a presentarsi in un ufficio di Polizia nel periodo in cui è previsto lo svolgimento della manifestazione vietatagli (nel caso di una gara di calcio si deve presentare in Caserma prima dell'inizio della partita e alla fine del primo tempo).
Chi è soggetto a questo ordine restittivo riceve quindi una notifica da parte degli organi di Polizia: nel caso di obbligo di comparizione in questura, tale notifica è comunicata anche al Tribunale competente della procura della repubblica, nel limite delle 48 ore dalla sua notifica. A questo punto, il soggetto che subisce per legge il Daspo chiede la convalida al G.i.p. presso il Tribunale di cui sopra, che dovrà completare il processo di notifica entro le successive 48 ore, pena la perdita di efficacia.
Nel caso il soggetto presenti documenti che certificano particolari esigenze che lo impossibilitano a presentarsi all'obbligo di firma in Questura, l'interessato può evitare tale passaggio, ma dovrà comunque comunicare per iscritto un luogo ove sia reperibile durante la manifestazione sportiva cui era inibito. Può essere emesso dagli organi competenti, allo stato dell'attuale legislazione, non esclusivamente dopo una condanna penale, ma dopo una semplice denuncia. Questo perché tale misura viene presa a scopo preventivo, e dunque può essere ratificata anche a monte del giudizio penale, salvo poi annullarla in caso di assoluzione nella fase di processo.