Calci e pugni a Cannas, gara persa 3-0 al Sanluri
Aggressione all'arbitro, la Figc inibisce per 5 anni il presidente Paolo Pilloni: «Comportamento violento, riprovevole e di assoluta gravità»
Dopo il Daspo di 5 anni inflitto al presidente del Sanluri Paolo Pilloni dal Questore di Cagliari, Filippo Dispenza (leggi l'articolo), anche il Comitato Regionale Figc della Sardegna prende un provvedimento dal medesimo tenore infliggendo 5 anni di squalifica (tecnicamente inibizione in quanto il provvedimento è rivolto ad un dirigente di società) al numero uno del club mediocampidanese che, domenica pomeriggio durante l'intervallo della gara Sanluri-Tortolì valida per la terza giornata del campionato di Eccellenza, si è reso protagonista di un'aggressione all'arbitro Luigi Cannas reo di aver fischiato un calcio di rigore a favore degli ogliastrini e giudicato inesistente dalla squadra di casa. Il presidente Paolo Pilloni, la sera stessa del fattaccio, aveva definito il suo gesto inqualificabile (leggi l'intervista).
Nel comunicato ufficiale n° 15 del 18 settembre 2014 si legge:
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, rileva che:
- l'arbitro, al termine della prima parte della gara, mentre si stava avviando verso gli spogliatoi, veniva raggiunto da due dirigenti della Società Sanluri Calcio, i sigg. Giuseppe Cuozzo, accompagnatore ufficiale, e Paolo Pilloni, addetto agli ufficiali di gara, i quali protestavano, rivolgendogli epiteti ingiuriosi, nei confronti della decisione arbitrale per la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria;
- le proteste continuavano fino al raggiungimento della porta dello spogliatoio dell'arbitro che, a questo punto, notificava loro l’allontanamento dal campo per il secondo tempo di gioco;
- tale ultimo provvedimento scatenava la reazione del Pilloni che dapprima impediva all'arbitro di chiudere la porta dello spogliatoio spingendola con veemenza tanto che la stessa andava a colpire alla fronte l'arbitro e, successivamente, entrato nella stanza, colpiva quest'ultimo con un pugno sullo zigomo sinistro facendolo cadere all'indietro e sbattere la nuca contro il muro alle sue spalle;
- vani risultavano i tentativi da parte di uno dei due assistenti dell’arbitro di fermare la violenza del Pilloni, il quale riusciva ad infierire sul direttore di gara, dolorante e steso sul pavimento con le mani sul viso, con due calci che raggiungevano il malcapitato rispettiva mente nella zona addominale ed alla gamba destra;
- nel suo rapporto l'arbitro precisa di avere avuto percezione che il Pilloni, per tutto il tempo dell'aggressione, continuasse ad inveire nei suoi confronti con espressioni dal contenuto ingiurioso;
- allontanato il Pilloni dagli spogliatoi con l'intervento dell'altro assistente nonché con l'ausilio di alcuni giocatori del Sanluri, all’arbitro venivano prestati i primi soccorsi dal medico sociale della squadra ospitante mentre i due carabinieri presenti alla partita identificavano la terna arbitrale ed il Pilloni;
- in conseguenza dell'accaduto, l'arbitro, non trovandosi più nelle con condizioni psicofisiche tali da poter proseguire nella direzione della gara, decretava la definitiva sospensione dell'incontro;
- i suddetti accadimenti trovano puntuale riscontro nei supplementi di rapporto degli assistenti dell'arbitro;
- una volta abbandonato l'impianto di gioco, il direttore di gara, visto il persistere della sensazione di dolore, si recava presso un presidio ospedaliero, dove gli venivano prescritti venti giorni di cura, come attestato dalla certificazione medica allegata al rapporto.
OSSERVA
La disamina del rapporto arbitrale e degli assistenti permette di ricostruire con completezza i fatti per cui è procedimento, atteso, altresì, che le risultanze dei rapporti degli ufficiali di gara - che godono notoriamente di fede probatoria privilegiata - individuano con certezza nel Cuozzo e nel Pilloni gli autori delle espressioni ingiuriose ed in quest'ultimo l'autore degli atti di violenza nei confronti del direttore di gara;
Reputa, a tal fine, questo giudice, che la condotta tenuta dal Pilloni sia da qualificare come comportamento violento riprovevole e di assoluta gravità, avente ad oggetto un ufficiale di gara "reo" di aver adottato una non gradita decisione tecnica. Considerato, inoltre, che della condotta del dirigente Paolo Pilloni, decisiva in relazione alla definitiva sospensione dell'incontro, debba essere ritenuta responsabile la Società Sanluri Calcio, come disposto dall'art. 4 del C.G.S. P.Q.M. ai sensi dell'art. 17, comma 1 del C.G.S.,
DELIBERA
- di infliggere alla Società Sanluri Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Società Tortolì Calcio 1953;
- di inibire il dirigente del Sanluri Calcio Giuseppe Cuozzo fino al 30 ottobre 2014;
- di sanzionare il dirigente del Sanluri Calcio Paolo Pilloni con l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale sino al 14 settembre 2019, sanzione aggravata in quanto presidente della Società Sanluri Calcio.