Salta al contenuto principale
Hernan Lillo, centrocampista. Idolo
Cambiano le classifiche in Eccellenza e Promozione gir B

Giudice Sportivo: gare perse a tavolino per Ilva e Valledoria, salgono al 2° posto Idolo e Thiesi

Gara persa all'Ilvamaddalena e al Valledoria e, di conseguenza, vittoria a tavolino per Idolo e Thiesi. Ecco come cambiano le classifiche di Eccellenza, con l'Idolo che sale al secondo posto agganciando il Castiadas e Promozione girone B, con il Thiesi che raggiunge la seconda piazza alle spalle di Stintino e Usinese.

 

Il Giudice Sportivo letta, comunque, l’irrituale “memoria illustrativa” dell’Ilvamaddalena riguardo alle ragioni della squalifica del capitano dell’Ilvamaddalena Filinesi Vincenzo fino a tutto il 30.04.2023 e dell’inibizione del dirigente Deleuchi Vincenzo fino al 23.11.2020;
- considerato che, nel rapporto di gara dell’arbitro e nelle conformi segnalazioni dei suoi due assistenti, è dato leggere che, per il violento fatto oggetto della più sopra citata decisione di questo G.S., il direttore di gara è stato costretto a far terminare in via anticipata la partita in epigrafe al 44° minuto del secondo tempo quando le squadre si trovavano sul risultato di 1 a 1;
- richiamate le norme sui poteri assoluti dell’arbitro circa la valutazione da parte sua dei fatti idonei all’interruzione della gara, soprattutto se provocata da violenze fisiche da lui subite (art. 64 N.O.I.F. e regola 5 del gioco del calcio decisioni ufficiali F.I.G.C.) e sulle conseguenti sanzioni dirette ad influire sul risultato finale della partita (art. 10 N.C.G.S.);
- considerato che, senza ombra di dubbio, il grave fatto di violenza denunciato all’unisono dall’arbitro e dai suoi due assistenti, siccome posto in essere contro il direttore di gara dal tesserato dell’Ilvamaddalena Filinesi Vincenzo, ha influito sul regolare svolgimento della gara portando l’arbitro a farla terminare prima del tempo regolamentare;
DELIBERA
-di punire, ex art. 10 1° comma N.C.G.S., l’Ilvamaddalena con la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 a 0 in favore dell’Idolo.

 

Il Giudice Sportivo, riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Asia Steve prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 2-2) nelle file della società Valledoria, inserito in distinta con il n. 19, a partire dal 29' del primo tempo e che lo stesso subiva un provvedimento di ammonizione al 16 del secondo tempo;
- esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti, che il predetto Asia Steve, non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (21.10.2020) in favore della società Valledoria;
- acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Asia Steve (Valledoria) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare;
DELIBERA, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S,
- di irrogare a carico della società Valledoria la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in favore della società Thiesi;
- di inibire a tutto il 10.11.2020 il Dirigente Accompagnatore Ufficiale Stangoni Danilo (Valledoria), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Stagione:
2020/2021