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Cosa si può fare e cosa no col cambio di colore

La Sardegna diventa arancione: le attività sportive consentite anche fuori dal proprio comune

La Sardegna cambia colore. A partire da domani 24 gennaio e per le prossime due settimane, l'Isola passa dalla zona gialla a quella arancione, con conseguenti aumenti nelle regole restrittive che scatteranno da domenica. È l'unica novità, insieme al passaggio in Lombardia dalla zona rossa a quella arancione (in seguito alla relazione tecnica dell’ISS che ha accolto la rettifica dei dati inviata dalla stessa Regione), nell'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati forniti dalla regione Sardegna e delle indicazioni degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico che affiancano il governo nella gestione dell'emergenza. Una stretta al fine di contenere l'epidemia di Covid-19 e nuove regole che la Sardegna aveva conosciuto solo nel periodo natalizio quando nel calendario si alternarono i gironi rossi a quelli arancioni.

 

COSA SI PUÒ FARE E COSA NO

- Si può circolare dalle 5 alle 22 nello stesso Comune ed è sempre vigente l’obbligo di mascherina all’aperto e nei luoghi pubblici al chiuso, così come il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone. Resta il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 (coprifuoco)

- Non si può uscire dal proprio comune, salvo per motivi di lavoro, salute o necessità e per servizi non presenti nel proprio comune e in questo caso è necessaria l'autocerficazione per spostarsi. È possibile fare visita ai parenti a patto che siano nel proprio comune e che la visita avvenga una sola volta al giorno e spostandosi verso un’altra abitazione privata in un massimo di due persone (portando con sé anche i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono) ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Dai Comuni fino a 5.000 abitanti sono consentiti gli spostamenti anche entro i 30 chilometri dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di Provincia.

- I negozi al dettaglio sono aperti ma i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti all'interno dei centri commerciali le farmacie e parafarmacie, i presidi sanitari, i punti vendita di generi alimentari, le tabaccherie, edicole, librerie e vivai;

- I bar e i ristoranti resteranno chiusi (prima aprivano fino alle 18) ma dalle 5 alle 18 è consentito l'asporto di cibi e bevande da tutti i locali mentre dalle 18 alle 22 solo dai locali con cucina. Consumazioni sempre vietate all'interno di bar e ristoranti e nelle immediate adiacenze. La consegna a domicilio è senza limiti di orario; 

- Il trasporto pubblico ha una capienza del 50%, salvo i mezzi dedicati al trasporto scolastico. La didattica nelle scuole superiore è in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni.

- I musei vengono di nuovo chiusi insieme con piscine, palestre, cinema e teatri rimasti chiusi anche col DPCM del 16 gennaio;

 

LO SPORT IN ZONA ARANCIONE

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sempre sospese. Così come è noto che «sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale», cioè gli "sport di contatto" non di interesse nazionale. Per tennis e padel, invece, sul sito del Dipartimento dello Sport si dice che «non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza».

E se in zona gialla era consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, ossia gli allenamenti in forma individuale nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, anche in zona arancione è ancora consentito il tutto (sempre interdetto l'uso di spogliatoi interni) ma solo in quelli del proprio Comune o, in assenza, in Comuni limitrofi. A tal proposito, nelle Faq governative si dice: «È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma». 

Questo perché nel Dpcm, all'Art. 2 comma 4 lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, viene specificato che è ammesso spostarsi «in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione», oltre che per motivi di lavoro, necessità, salute, studio, anche «per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune». L'attività sportiva a livello individuale rientra fra quelle non sospese e, se una disciplina non fosse disponibile nel proprio Comune (tennis, padel, padboll, sci alpinismo etc.) è allora possibile recarsi in un altro Comune, purché sia dentro la propria Regione ed in quello a noi più vicino dove sia possibile soddisfare la propria esigenza di svolgere tale attività sportiva. Di conseguenza, anche per un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, ricordando sempre che tali spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.

La stessa Faq prima ricordata aggiunge: «Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

 

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2020/2021