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Christian Solinas
L'ordinanza di Solinas è valida per le prossime due settimane

Sardegna, parte la zona bianca: ristoranti aperti fino alle 23, bar fino alle 21 e coprifuoco alle 23.30, nulla cambia per gli sport di contatto

La Sardegna inaugura la zona bianca, una colorazione mai vista finora in Italia da quando, ad inizio novembre, sono state istituite le diverse fasce cromatiche che identificano i vari scenari di rischio: moderato in zona gialla, intermedio in zona arancione e alto in zona rossa. Lo scenario di “tipo 1”, ossia un livello di rischio “basso”, è stato previsto in base al Decreto Legge 14 gennaio ed è quello assegnato alla Sardegna per aver avuto una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (l'Isola si è fermata a 29,47).

La zona bianca comporta che non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le altre aree ma, essendoci stato un tavolo di confronto tra Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio alla colorazione migliore, il presidente Christian Solinas ha adottato una ordinanza - che ha effetto dall'1 al 15 marzo - che prevede riaperture graduali e controllate settore per settore coi relativi orari.

Nei 7 articoli dell'ordinanza n.4 firmata il 28 febbraio, e che saranno validi per le prossime due settimane, le principali novità riguardano gli orari dilatati dei ristoranti, che possono restare aperti fino alle ore 23, e dei bar, pub, caffetterie e assimilabili, che svolgeranno la propria attività fino alle ore 21. E questo perché il coprifuoco in Sardegna scatterà alle 23.30 e durerà fino alle ore 5 del giorno successivo con un guadagno di un'ora e mezzo rispetto a quanto previsto sul resto del territorio nazionale. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina 24 ore su 24, il divieto di qualsiasi forma di assembramento negli spazi antistanti gli istituti scolastici, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali dovrà comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Mentre con successive specifiche ordinanze – dopo un tavolo di monitoraggio tra Regione, Ministero e i consulenti tecnico-scientifici in materia di sanità pubblica – potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, palestre, scuole di danza (senza contatto), centri commerciali (il sabato e la domenica), i musei e luoghi della cultura. Il fatto che si precisi l'assenza di contatto per palestre e scuole di danza sarà ben difficile vedere a breve novità per gli sport di contatto (quindi i campionati di calcio regionali tranne l'Eccellenza se passerà come competizione di interesse nazionale) e il calcetto amatoriale. 

 

Il testo dell'ordinanza n.4 del 28 febbraio firmata da Christian Solinas

► Art.1) Fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l'esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, a decorrere dal 1° marzo 2021 è consentita sull’intero territorio regionale – fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale – la riapertura delle seguenti attività:

a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00;

b) Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00;

In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna – potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività:

- palestre, scuole di danza (senza contatto);

- centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;

- musei e luoghi della cultura.

► Art.2) Salvo provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle Autorità Sanitarie locali sul territorio di competenza, è fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del successivo (coprifuoco). Restano ferme le cause esimenti già previste dalla vigente normativa nazionale per le zone c.d. “gialle”.

► Art.3) È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità. È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.

► Art.4) A far data dal 1° marzo 2021 e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, alla Regione Sardegna – pur collocata dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 febbraio 2021 in zona “bianca”, scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso – continuano ad applicarsi le misure restrittive determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35, con riferimento alle altre attività
ivi indicate, fatta eccezione per la disciplina specifica disposta dalla presente ordinanza;

► Art.5) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 14 gennaio 2021;

► Art.6) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 1° marzo 2021 fino al 15 marzo 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.

► Art.7) In ossequio al principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, è richiesto ai competenti uffici territoriali del Governo di voler disporre ogni consentito rafforzamento della presenza e dei controlli delle forze dell’ordine presenti sul territorio regionale per garantire la massima vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza ed alle ulteriori norme vigenti in materia per il contenimento della diffusione epidemiologica del virus. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art.2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).

La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Provincie del territorio
regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, ed agli altri soggetti
interessati. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2020/2021