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Giudice Sportivo
Pagata tassa di €100 anziché €130, per il Calangianus è salvezza

Corte Sportiva di Appello: inammissibile il reclamo del Lanusei per l'errato importo versato del contributo

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo del Lanusei contro la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore del Calangianus perché la società ogliastrina, nel preannunciare il reclamo, ha allegato la prova dell’avvenuto versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva pagando l’importo di euro 100,00 quando l’onere previsto dalla normativa federale, per la corrente stagione sportiva 2025-26, prevede che i reclami innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale proposti da società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati regionali, è pari a euro 130,00.

Di conseguenza l'organo di giustizia di secondo grado non entra nel merito del reclamo, cioè se il calciatore Matias Munua abbia partecipato alla gara contro i galluresi da tesserato regolare o meno alla data di svolgimento dell’incontro. Nella memoria difensiva il Lanusei aveva specificato in modo dettagliato tutti i passaggi informatici assolti per il tesseramento dell'argentino salvo poi scoprire, dalla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che il sistema non ha lasciato traccia della "pratica di tesseramento e aggiornamento posizione" dell'atleta, regolarmente stampata dal club, con firme e timbri, scansione dei documenti e firma elettronica. E dal momento che non c'è traccia anche di un altro tesseramento avvenuto nella stessa data e riguardante il calciatore Antonio Vrenna, con ogni probabilità la cancellazione delle due pratiche è dipesa da un crash del sistema derivante da un aggiornamento che in quei giorni stava interessando il portale della Lnd.

Alla fine l'attuale classifica non viene modificata, il Calangianus resta a quota 38 e ottiene la salvezza aritmetica, il Lanusei resta a quota 37 e dovrà conquistare un altro punto per non entrare nell'ipotesi di arrivo a pari punti con il Santa Teresa, con cui ha gli scontri diretti sfavorevoli, o in alcune ipotesi di classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti con tre e quattro squadre sempre con la presenza del Santa Teresa.  

 

 

La nota integrale della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 129 del 9 aprile 2026, il Giudice Sportivo Territoriale, all’esito dell’esame del rapporto arbitrale e degli ulteriori atti ufficiali, ha irrogato a carico della società A.S.D. Calcio Lanusei 1987 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0–3 in favore della società F.B.C. Calangianus 1905, nonché l’ammenda di euro 100,00.

Il provvedimento è stato adottato sul presupposto che il calciatore Munua Matias Manuel, impiegato dalla società Calcio Lanusei 1987 nella gara disputata il 4 aprile 2026, non risultasse regolarmente tesserato alla data di svolgimento dell’incontro, come emerso dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti federale. Il Giudice Sportivo ha pertanto ritenuto integrata l’ipotesi di partecipazione alla gara di calciatore in posizione irregolare, applicando la sanzione di cui all’art. 10, comma 6, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva.

Avverso tale decisione, la società Calcio Lanusei 1987 ha proposto reclamo a questa Corte. Il reclamo è stato preannunciato con comunicazione trasmessa in data 9 aprile 2026 e successivamente formalizzato con atto inviato in data 10 aprile 2026, corredato da documentazione relativa al tesseramento del calciatore e volto a sostenere la regolarità della sua posizione alla data della gara.

Nel reclamo, la società ha censurato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale deducendone l’erroneità in punto di accertamento della posizione di tesseramento del calciatore Munua Matias Manuel alla data del 4 aprile 2026.

In particolare, la reclamante ha sostenuto che il calciatore dovesse ritenersi regolarmente tesserato in favore della società sin dalla data antecedente allo svolgimento della gara, in quanto il procedimento di tesseramento sarebbe stato tempestivamente attivato e perfezionato nei suoi elementi essenziali, con deposito della relativa documentazione e sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva. Secondo la prospettazione difensiva, l’assenza del nominativo del calciatore nei tabulati federali alla data della gara non sarebbe dipesa da un inadempimento o da una condotta imputabile alla società, bensì da profili meramente amministrativi e procedurali successivi alla trasmissione degli atti, non idonei a incidere sulla validità
sostanziale del tesseramento.

La società reclamante ha quindi dedotto che, anche a voler ritenere non ancora completato l’iter di registrazione federale, tale circostanza non avrebbe potuto comportare l’applicazione automatica della sanzione della perdita della gara, invocando una lettura sostanzialistica della normativa sul tesseramento e sostenendo, in ogni caso, l’assenza di dolo o colpa nella propria condotta organizzativa.

Alla luce di tali argomentazioni, la società Calcio Lanusei 1987 ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, con conseguente revoca della sanzione sportiva della perdita della gara e ripristino del risultato conseguito sul campo, nonché l’eliminazione delle ulteriori statuizioni sanzionatorie ad essa collegate.

In via preliminare, il Collegio rileva che il preannuncio di reclamo e il successivo reclamo risultano trasmessi dalla società reclamante mediante un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello ufficialmente registrato presso la Federazione. Tale circostanza, tuttavia, non può essere ritenuta causa di inammissibilità del reclamo.

Dagli atti emerge, infatti, che le comunicazioni sono state regolarmente trasmesse a mezzo PEC agli indirizzi istituzionali dell’organo di giustizia competente e della società controinteressata, e che le stesse sono pervenute ai destinatari, come comprovato dalle ricevute di accettazione e consegna. Ne consegue che gli atti hanno comunque raggiunto il loro scopo, assicurando la piena conoscenza del preannuncio e del reclamo sia all’organo giudicante sia alla controparte e consentendo l’instaurazione del contraddittorio nei termini previsti.

L’irregolarità riscontrata, pertanto, deve essere qualificata come meramente formale, priva di incidenza sui diritti di difesa e sul corretto svolgimento del procedimento, e come tale inidonea a determinare l’inammissibilità del reclamo.

Il reclamo è, tuttavia, inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Sempre in via preliminare il Collegio è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità e ricevibilità del reclamo, trattandosi di profili che attengono all’accesso stesso alla giustizia sportiva e che, ove carenti, impediscono l’esame del merito delle doglianze proposte.

Nel caso di specie, risulta documentalmente che la società reclamante abbia provveduto a preannunciare il reclamo nei termini di cui all’art. 76, comma 2, CGS, come integrato dal C.U. n. 155/A del 5/2/2026, allegando la prova dell’avvenuto versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, effettuato mediante bonifico istantaneo in data 9 aprile 2026 per l’importo di euro 100,00. Tuttavia, occorre verificare se tale versamento soddisfi integralmente l’onere previsto dalla normativa federale.

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS, i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dal prescritto contributo a pena di irricevibilità, dovendo il versamento essere effettuato entro il momento della trasmissione del reclamo all’organo di giustizia sportiva. La disposizione non configura il contributo come un mero adempimento amministrativo, bensì come condizione normativa di accesso al procedimento.

Per la stagione sportiva 2025/2026, il Comunicato Ufficiale federale sugli oneri finanziari ha stabilito che, per i reclami innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale proposti da società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati regionali, il contributo dovuto è pari a euro 130,00.

Nel caso in esame, pertanto, l’importo dovuto era quello di euro 130,00, mentre la società reclamante ha versato la somma di euro 100,00, inferiore all’importo prescritto.

Il versamento in misura inferiore non realizza la fattispecie legale richiesta dalla norma, risolvendosi in un adempimento inesatto dell’obbligazione posta quale condizione di accesso alla giustizia sportiva. L’art. 48 CGS non distingue, infatti, tra omesso versamento e versamento parziale o insufficiente, limitandosi a richiedere che il reclamo sia gravato dal prescritto contributo.

Neppure si tratta di un vizio meramente formale sanabile, poiché il difetto di integrale versamento incide sulla sussistenza stessa della condizione di ricevibilità dell’azione.

Ne consegue che il versamento effettuato dalla società reclamante non può ritenersi conforme alla disciplina vigente e che il reclamo non può ritenersi validamente proposto per difetto del pagamento del prescritto contributo, sicché esso non deve essere valutato nel merito.

Quanto alle sorti della somma di euro 100,00 versata dalla società reclamante in occasione del preannuncio del reclamo, il Collegio ritiene di dover disporre la restituzione della stessa.

Come già chiarito, ai sensi dell’art. 48 CGS l’accesso ai rimedi giurisdizionali è subordinato al versamento del contributo prescritto, nella misura determinata annualmente dagli organi federali competenti. Nel caso di specie, per i reclami innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale proposti da società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati regionali, il contributo dovuto per la stagione sportiva 2025/2026 è pari a euro 130,00.

Il versamento effettuato dalla reclamante, pari a euro 100,00, non corrisponde pertanto all’importo normativamente previsto e, come tale, non integra il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva richiesto dall’art. 48 CGS. Esso deve essere qualificato come pagamento non idoneo a perfezionare la condizione di ricevibilità del reclamo, con la conseguenza che il procedimento non è mai validamente instaurato. 

In tale evenienza, non può trovare applicazione la regola dell’incameramento prevista dall’art. 48, comma 5, CGS, la quale presuppone logicamente l’esistenza di un contributo in senso proprio, vale a dire di una somma versata in misura conforme a quanto dovuto e riferibile al rimedio effettivamente azionato. La trattenuta di una somma diversa e inferiore rispetto al contributo prescritto comporterebbe, in mancanza di una valida instaurazione del procedimento, una indebita acquisizione di somme prive di titolo tipico.

Ne consegue che la somma versata, non potendo essere qualificata come contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, deve essere restituita alla società reclamante.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il reclamo;
- dispone la restituzione alla società A.S.D. Calcio Lanusei 1987 della somma di euro 100,00 versata in occasione del preannuncio del reclamo

 

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Stagione:
2025/2026
Tags:
28ª giornata