Salta al contenuto principale
Sport e Salute
Il "Sostegni bis" taglia del 33% gli importi rispetto al primo decreto

Collaboratori sportivi, i bonus di aprile e maggio ribassati nelle tre fasce: 270, 535 e 800 euro al mese

Vengono riconosciute le "indennità per i collaboratori sportivi" per i mesi di aprile e maggio 2021 nel Decreto Sostegni bis. Il provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri dal governo guidato da Mario Draghi ha rifinanziato i bonus per i lavoratori sportivi ma con importi inferiori del 33% rispetto a quelli che erano stati previsti nel primo decreto sostegni (che ereditava il Ristori quinques) di fine marzo in riferimento al primo trimestre dell'anno nuovo: si va da un importo minimo di 270 euro al mese (540 euro per il bimestre), passando per 535 euro al mese (1.070 euro per il bimestre) fino ad arrivare a 800 euro al mese (1.600 euro per il bimestre) a seconda delle tre fasce di compensi dichiarati con l'attività sportiva nell’anno di imposta 2019 (superiore ai 10.000 euro annui, tra 4.000 e 10.000 euro annui e inferiore ai 4.000 euro annui)  quando in precedenza erano state erogate tre tipi di indennità con importo minimo di 400 euro al mese (1.200 euro per il trimestre), passando per 800 euro al mese (2.400 euro per il trimestre) fino ad arrivare a 1.200 euro al mese (3.600 euro per il trimestre).

Per di più i beneficiari avranno due diversi pagamenti, uno per il mese di aprile e uno per il mese di maggio, in modo che venga evitato che l'aver avuto una collaborazione per pochi giorni potesse far perdere tutto il periodo, così come è accaduto per diversi collaboratori sportivi che avendo ripreso l'attività nel mese di marzo hanno perso il diritto di ricevere quell’una tantum che comprendeva anche i mesi di gennaio e febbraio in cui la medesima attività era rimasta sospesa. Non viene previsto alcun pagamento per il mese di giugno che crea problemi per i lavoratori nelle piscine che apriranno al 1 luglio. Infine, i pagamenti di Sport e Salute verranno fatti sulla base dei dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate sui beneficiari. 

 

Nell'art. 44 del Decreto Sostegni bis "Indennità per i collaboratori sportivi" viene erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., un’indennità complessiva nel limite massimo di 155,3 milioni di euro per l’anno 2021 in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni  sportive dilettantistiche. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020.

L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;

b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.070;

c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 540.

 

Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari. Ai fini dell’erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

 

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2020/2021