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Figc
Termini e disposizioni regolamentari stabilite dalla Figc per i club dilettantistici

Trasferimento, cessione di contratto e tesseramenti: tutte le date per la stagione 2025-26

Il Consiglio Federale nella riunione del 30 aprile 2025, ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026;

ha deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026, di cui all’allegato A).

 

TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA’ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA’ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L’utilizzazione sportiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.I.F.

 

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all’art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in
costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2025 saranno passati agli atti privi di efficacia.

 

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al 13 maggio 2026, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al 31 gennaio 2026.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al 31 gennaio 2026. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il 31 marzo 2026.

b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al 31 gennaio 2026.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al 31 gennaio 2026. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il 31 marzo 2026.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da “professionista” e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;
- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:
- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;
- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova società partecipante a campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):
- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

 

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

 

3.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025. 

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla L.N.D. a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

c) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

d) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

 

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Per le Società di Serie A:

- dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

b) Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00). 

 

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

 

5.bis Trasferimenti temporanei di calciatori “professionisti”, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell’art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore “professionista” o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L’accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

 

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista”, da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00). 

 

6.bis Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste”, “apprendiste prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell’art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice “professionista” o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

 

7. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie”, da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

 

8. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore “giovane dilettante” trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 4, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 18 febbraio 2026.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro il 18 febbraio 2026 – a società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

La calciatrice “giovane dilettante” trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 6 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 18 febbraio 2026.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro il 18 febbraio 2026 – a società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.
Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

 

9. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici “professionisti/e” o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della L.N.D. (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

 

10. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 2 febbraio 2026, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 40 quater delle
N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 10), lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell’art. 40 quater, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all’art. 40 quater delle N.O.I.F.;

- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all’art. 40 quater, delle N.O.I.F.;

- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all’art. 40 quater, delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

 

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società
interessate, ai sensi dell’art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell’art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

 

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 2 febbraio 2026, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da “professionista”, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del 2 febbraio 2026, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e. Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

 

11. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D. presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 24 luglio 2025.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2025.

b3) L’inclusione in “lista di svincolo” di un/una calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da “professionista” o “apprendista prof” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C della stagione sportiva 2024/2025 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) in caso di autonoma sottoscrizione

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.
Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 15 giugno 2026.
Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2026.

 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici “giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2025.

 

12. Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo dal 15 maggio 2026 al 25 giugno 2026.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche. 

 

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2024/2025