Resta il 4-2 sul campo anche se in presenza di due squalificati
Il Calangianus sbaglia i tempi del ricorso, il Giudice Sportivo omologa la vittoria del Tempio
Il risultato resta quello maturato sul campo con il Tempio che ha battuto il Calangianus 4-2, nonostante gli azzurri abbiano schierato dal 1' due giocatori squalificati, ossia il capitano Gallo e il vice Roccuzzo. E questo perché il Giudice Sportivo ha considerato l’inammissibilità del ricorso inoltrato dal club giallorosso e non può quindi entrare nel merito dello stesso perché gli atti sono stati presentati ampiamente oltre i termini prescritti che, relativamente ai procedimenti delle gare di Coppa Italia, sono abbreviati.
Infatti, come recita il Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C., a firma del presidente Gabriele Gravina, inerente «l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia», il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, e che il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.
Perciò, essendosi giocata la gara del Nino Manconi sabato 26 agosto alle ore 19, il preannuncio del reclamo del Calangianus andava fatto entro le ore 12 di domenica 27 agosto mentre il ricorso andava depositato alla segreteria del Giudice Sportivo entro le ore 18 di domenica 27 agosto, così come la contestuale notifica alla controparte, cioè al Tempio. Invece, il Giudice Sportivo ha rilevato che il Calangianus abbia presentato ricorso tramite PEC alle ore 12.13 di lunedì 28 agosto, poi un'altra PEC alle ore 12.28 con il preannuncio ricorso, per poi argomentare il ricorso con una terza PEC inviata alle ore 12.58 di lunedì 28 agosto - senza peraltro notificarla al Tempio - facendo riferimento ad un precedente invio del preannuncio di ricorso in data domenica 27 agosto ma a un indirizzo PEC errato.
IL TESTO INTERGRALLE DELLE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo,
- vista la PEC inviata alle ore 12:13 del 28.08.2023 dalla A.S.D. F.B.C. Calangianus 1905 con oggetto “ricorso sd fbc calangianus gara tempio calangianus del giorno 26.08.2023”;
- vista la successiva PEC inviata alle ore 12:28 del 28.08.2023 dalla stessa A.S.D. F.B.C. Calangianus 1905 con oggetto “preannuncio ricorso fbc calangianus tempio calangianus coppa italia del 26.08.2023”;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C. del 21 agosto 2023, trasmesso inoltre in allegato al C.U. n° 10 del Comitato Regionale Sardegna LND del 24.08.2023, ai sensi del quale, in occasione delle gare di Coppa Italia “organizzate dai Comitati Regionali della Lega Dilettanti” sono in vigore i termini abbreviati per i procedimenti presso il Giudice Sportivo;
- rilevato che ai sensi del predetto C.U. n° 76/A, “il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara” e che “il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara”;
- rilevato che gli atti di ricorso, relativi alla gara “U.S. Tempio SSDRL – F.B.C. Calangianus 1905” del 26.08.2023, sono stati depositati dalla ricorrente presso l’indirizzo PEC del Giudice Sportivo Regionale ampiamente oltre i termini prescritti dal summenzionato C.U. 76/A;
- osservato peraltro che le argomentazioni prodotte dalla F.B.C. Calangianus 1905 per mezzo di una terza PEC, inviata alle ore 12.58 del 28.08.2023 (e non notificata alla controparte) in cui si fa riferimento a un precedente invio in data 27.08.2023 del preannuncio di ricorso a un indirizzo errato, di fatto ammettono pacificamente e provano la sostanziale violazione dei termini previsti, la cui perentorietà è sancita dalle norme federali;
- considerato che tutti i predetti elementi rendono il ricorso evidentemente inammissibile e, pertanto, precludono al Giudice il suo esame nel merito;
DICHIARA
l’inammissibilità del ricorso e omologa la gara “U.S. Tempio SSDRL – F.B.C. Calangianus 1905” col risultato di 4 - 2, come maturato sul campo. Dispone l’incameramento del contributo.