Preannuncio del reclamo senza il pagamento della tassa
Ricorso del Castelsardo irricevibile, omologato lo 0 a 1 in favore del Campanedda
Ricorso del Castelsardo irricevibile e, di conseguenza, omologazione della gara del girone B di Promozione disputata il 19 settembre scorso (2ª giornata) col risultato ottenuto sul campo di 1 a 0 in favore del Campanedda. Di conseguenza il club sassarese conserva la vetta a punteggio pieno a quota 9 e i castellanesi restano con 6 punti in virtù di due vittorie e della sconfitta della gara in questione.
Il Giudice Sportivo ha così deciso in quanto il preannuncio di ricorso fatto del Castelsardo non conteneva l'inderogabile, vincolante e obbligatoria prova del pagamento del contributo come dettato dall'art. 67, 1 comma del CGS (inserito nel Titolo III, Capo I), riguardante la sola disciplina dei procedimenti da svolgersi innanzi (anche) ai giudizi sportivi territoriali. Il deposito della tassa, invece, è stato fatto dalla ricorrente solo al momento della trasmissione del ricorso.
Tale sanzione procedurale, inoltre, non ha consentito al Giudice Sportivo la lettura e neanche la disamina del reclamo contenute nell'atto impugnatorio da parte del Castelsardo.
Secondo indiscrezioni, però, il ricorso avrebbe riguardato la posizione di un calciatore del Campanedda classe 2009, proveniente in estate dagli Allievi di un club di serie D col quale, nell'ultima gara stagionale del campionato giovanile di appartenenza, aveva rimediato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione (quinto cartellino giallo). Non essendo il tesserato in questione più in età Allievi e non avendo il Campanedda una squadra Juniores (categoria giovanile successiva a quella degli Allievi), tale calciatore avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra in cui avrebbe preso parte.
