Il calciatore Fideli non aveva titolo a partecipare al match
Ricorso Sant'Elena accolto, gara persa 3-0 per il San Teodoro-Porto Rotondo
Ricorso proposto dal Sant'Elena accolto e San Teodoro-Porto Rotondo punito con la perdita per 3-0 della gara disputata lo scorso 27 agosto e terminata sul campo 2-2. Così ha deliberato il Giudice Sportivo dopo aver letto il ricorso della società quartese e le controdeduzioni del club gallurese in merito alla posizione del giocatore Giovanni Fideli, impiegato nella suddetta gara dal San Teodoro ma risultante ancora vincolato col Sant'Elena e, pertanto, privo della titolarità per partecipare al match con la maglia dei galluresi e non quella dei quartesi.
Il Sant'Elena guadagna due punti e sale a quota 4, affiancando proprio il San Teodoro-Porto Rotondo che perde un punto dei cinque finora conquistati (la nuova classifica).
Così risulta dal provvedimento disciplinare nell'odierno Comunicato Ufficiale n. 14 del 09/09/2022
Il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale della gara in epigrafe, letto il ricorso [con i vari allegati] del Sant'Elena Q.C.U., lette le controdeduzioni [con i vari allegati] della reclamata San Teodoro-Porto Rotondo e assunte idonee informazioni presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato
- considerato che la reclamante lamenta che il giocatore Fideli Giovanni Luca, suo tesserato a far data dal 27.08.2021, avrebbe preso parte alla partita de qua entrando però fra le fila del San Teodoro al 23º minuto del secondo tempo, con ciò palesandosi l'irregolarità della gara, terminata col risultato di 2 a 2, per cui domandava la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della controparte con attribuzione della vittoria per 3-0 in proprio favore;
- considerato che nelle difese della reclamata, per quanto è dato di capire, si afferma che per la stagione 2021/2022 la ricorrente aveva raggiunto un "accordo" col Fideli che avrebbe sottoscritto "il modulo ex art. 108 NOIF", che, pertanto, il Fideli era da ritenersi "svincolato" e liberamente tesserabile e per queste ragioni avrebbe regolarmente preso parte alla gara in questione. Aggiunge ancora la reclamata che, durante questa attività [accordo, svincolo, tesseramento], si sarebbe avveduta che l'iscrizione (?) del Fideli era errata perché erroneamente era stata inserita la sua data di nascita [20.02.2002 anziché 20.01.2002], eppertanto aveva domandato al locale Comitato Regionale quali fossero le procedure da osservare per rimediare ad un errore del genere, ottenendo per vero l’indicazione della giusta procedura [evidenziazione dell'errore al Comitato, trasmissione degli atti da questo al CED di Roma e così via]. Di talché, la
reclamata, a conclusione della memoria difensiva, ritiene di essere stata nel giusto quando nella gara in esame ha fatto giocare il Fideli e a tale guisa domanda il rigetto del reclamo, l'omologazione della partita col risultato di campo [2 a 2], ed ancora, ma in via subordinata, qualora risultasse fondato il reclamo, la penalizzazione del Sant'Elena con [almeno] tre punti, per essersi comportata nell'occorso in modo "antisportivo e contrario ai principi di lealtà, correttezza e buona fede [per avere: NDS] gravemente omesso di procedere alla presentazione del modulo 108 NOIF sottoscritto dal calciatore Giovanni Luca Fideli";
- rilevato che Fideli Giovanni Luca nato a Olbia il 20.01.2002 - C.F. FDLGNN02A20G015J risultava alla data di disputa della gara in esame ancora tesserato (a decorrere dal 27.08.2021) per il Sant'Elena Q.C.U., né si appalesa essere mai stato svincolato dal Sant'Elena Q.C.U., informazione, questa, che poteva essere acquisita dalla reclamata con una semplice telefonata al Comitato Regionale LND, ovvero con la consultazione della lista dei calciatori svincolati pubblicata sul C.U. nº 5 del 29.07.2022, prima che detto giocatore fosse schierato in campo;
- considerato che le norme sullo svincolo di un calciatore [art. 106 ess. NOIF] sono chiare nello spiegare che lo svincolo è il derivato di una complessiva procedura, al solo esito positivo della quale il calciatore è libero e può tesserarsi con qualsiasi compagine sportiva;
- considerato che lo svincolo per accordo, richiamato dalla reclamata, ex art. 108 NOIF, presuppone la sussistenza di un accordo scritto [che agli atti non è stato neanche prodotto] fra il calciatore [il Fideli nell'ispecie] e la società di appartenenza [il Sant'Elena Q.C.U. nell'ispecie], che a pena di nullità deve essere depositato presso il Comitato entro 20 giorni dalla stipulazione e che, inoltre, occorre attendere l'approvazione dello svincolo "da parte degli organi federali competenti", mentre nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice, alla luce delle deduzioni della reclamata, non c'è traccia alcuna dello svincolo del calciatore Fideli, né invero dell'inizio della relativa procedura, ma anzi c'è la prova contraria che questo calciatore è ancora oggi tesserato col Sant'Elena Q.C.U.;
- considerato che il reclamo è senz'altro fondato, essendo acclarato che il calciatore Fideli Giovanni Luca partecipava alla gara in esame nelle file del San Teodoro-Porto Rotondo senza averne titolo, mentre il comportamento del San Teodoro/Porto Rotondo non può ritenersi sia stato improntato all'osservanza di quel minimo di diligenza che avrebbe imposto, prima di inviare richiesta di tesseramento (incorrendo così nella violazione dell'art.40, comma 4 delle N.O.I.F.) e quindi di impiegare in gare ufficiali il Fideli, di accertarsi che, effettivamente, lo stesso Fideli fosse stato svincolato;
P.Q.M., ai sensi dell'art. 10 del C.G.S. e sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 13,
DELIBERA
- di accogliere il ricorso proposto dalla A.S.D. Sant'Elena Q.C.U.;
- di irrogare al San Teodoro-Porto Rotondo la punizione sportiva della perdita della gara de qua con il risultato di 3-0 in favore del Sant'Elena Q.C.U.