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Alberto Usai, centrocampista, Castiadas
«Lasciò il club incassando somme di denaro a lui non dovute»

Il Tribunale Federale squalifica 5 giornate l'ex Castiadas Alberto Usai: «Ha violato i principi di lealtà, correttezza e probità»

Cinque giornate di squalifica per «violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità» e per «essere venuto meno ai doveri assunti all’atto del tesseramento con la Società Castiadas, decidendo di sua iniziativa, alla fine del mese di ottobre 2016, di interrompere qualsiasi attività e adoperandosi per incassare somme di denaro a lui non dovute a seguito del suo allontanamento dalla squadra». Questa è la sanzione per Alberto Usai comminata dal Tribunale Federale, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale che voleva una squalifica di 9 giornate, per i fatti risalenti allo scorso campionato di Eccellenza quando il centrocampista era in forza al Castiadas. Il regista aveva giocato le prime 7 gare del girone d'andata, di cui 6 alle dipendenze del tecnico Graziano Mannu e 1 con il nuovo tecnico Pierluigi Scotto, a Calangianus, dopo aver disputato anche il match di Coppa Italia a Monastir. Un mese prima dell'apertura della finestra di mercato, Usai si trasferisce in Germania, a Sinsheim - ad un'ora di macchina da Stoccarda - per seguire la propria fidanzata, laureata in Farmacia, emigrata per lavoro nel centro del Baden Wurttemberg.

 

Questa "fuga anticipata" del regista classe 1989, laureato in scienze motorie, non è andata giù alla società sarrabese che si è rivolta alla Procura Federale della F.I.G.C. che lo ha deferito presso il Tribunale Federale per:

- violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli articoli 92 e 94 delle N.O.I.F., per avere interrotto l’attività agonistica con la Società Castiadas in data 30.10.2016, subito dopo la gara disputata a Calangianus, valevole per la settima giornata del Campionato di Eccellenza regionale Sardegna della stagione 2016/17, non presentandosi più agli allenamenti né alle gare ufficiali, previa manifestazione della volontà di non voler più far parte del sodalizio societario, resa all’interno dello spogliatoio in presenza dei compagni di squadra, dei dirigenti e dello staff; 

- avere incassato il 1/12/16, in assenza di autorizzazione, l’assegno consegnatogli dalla Società datato 30.11.16 di € 1.750,00 tratto sul Banco di Sardegna n. 08509009 e per avere successivamente effettuato tentativi mirati ad incassare altro assegno datato 31.12.16, senza riuscirvi in quanto nel frattempo detto assegno era stato bloccato mediante apposita comunicazione effettuata alla Banca dalla Società stessa.

 

Il giudizio si è svolto in data 12 febbraio 2018 alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza del deferito che, pur ritualmente avvisato, non si è presentato né ha provveduto a presentare deduzioni a difesa, né ha chiesto di essere ascoltato o ammesso a riti alternativi. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, affermando la sua responsabilità, di infliggere all’Usai la sanzione della squalifica per nove giornate.
Dagli atti di indagine svolti dalla Procura Federale, in particolare dalle dichiarazioni rese dal presidente del Castiadas Pierpaolo Piu e dal vice presidente Mauro Vargiolu, il Tribunale rileva che «il calciatore Usai Alberto, tesserato con la suddetta Società per la stagione sportiva 2016/17, il giorno 30 ottobre 2016 comunicava a tutti presenti nello spogliatoio di non voler proseguire l’attività con la squadra perché non si sentiva tranquillo e sereno; e che effettivamente da quella data non si presentava più né agli allenamenti né alle gare ufficiali, nonostante che il Vargiolu inizialmente avesse tentato di convincerlo a recedere dalla sua decisione. Risulta altresì che, pochi giorni dopo la partita giocata a Calangianus, egli si trasferiva in Germania. Emerge inoltre dalle suddette dichiarazioni che, all’atto del tesseramento, l’Usai aveva ricevuto dalla Società quattro assegni bancari dell’importo di € 1.750,00 ciascuno, datati rispettivamente 30.9.2016, 31.10.2016, 30.11.2016 e 31.12.2016, a titolo di rimborso spese per l’attività da svolgersi nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre; avendo il medesimo interrotto l’attività alla fine del mese di ottobre, la Società gli chiedeva di restituire gli ultimi due assegni, ma il calciatore, nonostante avesse fornito rassicurazioni in proposito, incassava quello datato 30.11.16 e si recava successivamente in banca per riscuotere il successivo, senza peraltro realizzare l’intento perché la Banca, opportunamente avvisata dalla Società di quanto accaduto, annullava l’assegno non permettendone l’incasso».

 

Nel corso dell’interrogatorio dinanzi la Procura Federale, Usai ha sostenuto che aveva diritto a riscuotere tutti gli assegni in questione, in quanto essi avrebbero riguardato la sua attività di calciatore dal mese di agosto fino a quello di novembre, durante il quale, a seguito di un colloquio con il signor Vargiolu, si sarebbe reso disponibile ad essere reintegrato nella rosa della squadra, senza peraltro essere messo mai a conoscenza delle date e degli orari degli allenamenti. Il Tribunale ha rilevato, in proposito, che le affermazioni del giocatore «non sono attendibili perché non trovano alcun riscontro obbiettivo e sono nettamente in contrasto con quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali di cui sopra» e ha ritenuto di ravvisare nel comportamento di Usai «la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, al cui rispetto sono tenuti tutti i tesserati, per essere venuto meno ai doveri assunti all’atto del tesseramento con la Società Castiadas, decidendo di sua iniziativa, alla fine del mese di ottobre, di interrompere qualsiasi attività e adoperandosi per incassare somme di denaro a lui non dovute a seguito del suo allontanamento dalla squadra».

Non essendo il calciatore-deferito Alberto Usai attualmente tesserato con alcuna società, in quanto appena trasferitosi agli amatori del TSV Michelfeld - club che partecipa alla Landesliga Rhein-Neckar, la settima serie tedesca - la sanzione sarà scontata all’atto di un eventuale futuro tesseramento.

In questo articolo
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2017/2018