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Serie D
C'è l'illecito sportivo e responsabilità diretta

Arrivano le motivazioni della CAF: ruolo primario di Capitani nella combine di Pisa-Torres e nell'attività di scommesse

Le tanto attese motivazioni sono state depositate. La Corte d'Appello Federale ha pubblicato le disposizioni per le quali sono stati accolti i ricorsi del Procuratore Federale contro la delibera del Tribunale Federale Nazionale che aveva mantenuto la Torres in Lega Pro con 2 punti di penalizzazione e di fatto ha condannato il club sassarese alla retrocessione in serie D accogliendo così la tesi di Stefano Palazzi secondo la quale i vari DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per L’Aquila Calcio, NUCIFORA Vincenzo, Direttore Sportivo della SEF Torres, CAPITANIDomenico, Presidente della SEF TORRES, DI LAURO Fabio, Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato; COSTANTINO Francesco Massimo, allenatore tesserato per la SEF TORRES,SAMPINO Giuseppe, Agente di calciatori; sono tutti responsabili della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara PISA/TORRES del 29.10.2014 di Coppa Italia Lega Pro, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, Di Nicola e Sampino, per aver proposto l’alterazione della gara a Capitani, Nucifora e Costantino, i quali hanno aderito all’accordo illecito, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro; Di Nicola per aver ceduto, dietro compenso in denaro, l’informazione dell’alterazione della gara a un gruppo di scommettitori stranieri, con i quali era stato messo in contatto con l’intermediazione di Di Lauro, così finanziando l’alterazione della gara; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e, per Di Nicola, Nucifora, Sampino e Di Lauro, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari);

 

La Corte d'Appello Federale spiega come "da tempo raggiunto e consolidato il proprio standard di valutazione attestandosi su una posizione che, in tema di prova, non pretende l’accertamento assoluto della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio. La prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può quindi essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Può quindi ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. In altri termini, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio".

 

Con il proprio atto di appello, infatti, la Procura Federale (al pari della Pro Patria, società terza interessata intervenuta in giudizio) contesta la decisione del TFN sostenendo, l’erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento. In particolare, a dire della Procura, la valutazione secondo i canoni ermeneutici indicati dalla giurisprudenza della Cassazione delle intercettazione telefoniche acquisite agli atti del procedimento consentirebbe di giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle contenute nella decisione dei primi giudici. Alla luce di un quadro particolarmente significativo – nella cui valutazione deve essere opportunamente considerata la personalità dei deferiti, il coinvolgimento di alcuni di questi in altri illeciti di identica natura, le modalità comunicative prescelte e la frequenza dei reciproci rapporti – emergerebbero infatti indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alle responsabilità dei soggetti deferiti per come sono state evidenziate nell’atto di deferimento (integranti in primo luogo l’ipotesi dell’illecito sportivo). Le condotte poste in essere dai tesserati sarebbero state quindi finalizzate all’alterazione della gara Pisa / Torres al fine di ottenere un vantaggio; sia scommettendo personalmente sul risultato effettivo della stessa, sia cedendo ad un gruppo di scommettitori stranieri l’informazione circa l’esito della gara dietro compenso in denaro. Dal materiale probatorio acquisito, infatti, emergerebbe il raggiungimento di un accordo al fine di scommettere su due risultati (1 handicap e over); risultati che sarebbero potuti maturare solo predeterminando anche nel punteggio il risultato finale della gara in questione. Pertanto, la Procura Federale ha chiesto che, in parziale riforma della decisone del TFN, in relazione alle violazioni contestate nell’atto di deferimento con riguardo alla gara Pisa / Torres del 29.10 2014 di Coppa Italia Lega Pro, la Corte Federale d’Appello affermi la responsabilità dei deferiti ed accolga le richieste sanzionatorie formulate nell’atto di deferimento e ribadite in sede di discussione.

 

A giudizio della Corte, l’appello proposto dalla Procura Federale merita di essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte che giustificano anche l’integrale accoglimento dell’appello della Aurora Pro Patria. A giudizio della Corte, infatti, non può essere condivisa la sostanziale derubricazione da illecito sportivo (art. 7, commi 1 e 2, CGS) ad attività di scommesse (art. 6 CGS) operata dai primi giudici rispetto al deferimento della Procura Federale con riguardo alle condotte ascritte ai tesserati della società Torres coinvolti nel presente procedimento, e dei signori Capitani, Di Nicola, Di Lauro e Sampino. Il materiale probatorio in atti, infatti, sorregge adeguatamente l’ipotesi della Procura Federale consentendo quindi di ritenere che l’ulteriore attività di scommesse sull’esito della gara Pisa / Torres del 20.10.2015 rappresenti solo un aspetto, un corollario, del ben più grave illecito sportivo realizzato dai deferiti. Le prove raccolte, rappresentate principalmente dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (ed, in particolare, da intercettazioni telefoniche) e dalle audizione davanti alla Procura Federale, consentono di giungere alla conclusione che la gara venne preventivamente decisa nel risultato finale dai soggetti che presero parte alla combine; questi, inoltre, disponendo dell’informazione circa l’esito predeterminato dell’incontro, operarono scommesse sul risultato finale e favorirono le scommesse di altri soggetti, ricevendo da questi un compenso per la rivelazione ottenuta. Risulta, peraltro, che, nell’organizzazione della combine e nelle ulteriori attività di scommesse, un ruolo di primario rilievo e di fattivo coinvolgimento venne svolto proprio dal Sig. Domenico Capitanipresidente e legale rappresentante della società Sef Torres la quale, pertanto, dovrà risponderne a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. Risulta infatti che il Capitani, con la mediazione del Sig. Giuseppe Sampino, realizzò un accordo con il Sig. Di Nicola (figura alla quale deve essere attribuito un ruolo di assoluto rilievo in questa come in altre ipotesi di combine oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Catanzaro) volto a predeterminare il risultato della gara Pisa / Torres per poi, mediante il Di Lauro, venderlo a terzi al fine di realizzarvi scommesse, a fronte di un corrispettivo di € 20.000, e per scommettervi personalmente. Emerge, infatti, in modo chiaro il contenuto dell’accordo illecito che aveva ad oggetto non solo l’esito dell’incontro, ossia la vittoria del Pisa, ma anche il punteggio finale che sarebbe stato conseguito. Tanto può essere affermato con un sufficiente grado di certezza alla luce del contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra i soggetti deferiti e delle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura della Repubblica di Catanzaro (cfr. dichiarazione Di Lauro), dalle quali emerge che i protagonisti della combine concordarono 1handicap e over (vittoria della squadra di casa con almeno due goals di vantaggio con una somma di goals complessivi pari o superiore a tre). Risultato che venne concretamente ottenuto sul campo con la vittoria della squadra di casa, il Pisa, con il punteggio di 4 a 0. Le circostanze di tempo e di luogo in occasione delle quali si realizzarono gli incontri, le telefonate e le comunicazioni tra i soggetti coinvolti, tutte a ridosso del giorno della gara, consentono di escludere – contrariamente a quanto sostenuto dal TFN – che le attività dei deferiti si limitarono a scommette sul risultato della gara capitalizzando la notizia, peraltro di dominio pubblico da settimane, che la società Torres avrebbe schierato per l’occasione una formazione di giovani e di seconde linee (andando così, con ogni probabilità, incontro alla sconfitta). Se la ricostruzione offerta dal TFN fosse vera, non troverebbe logica giustificazione l’avvio e la progressiva accelerazione che ricevettero le frequentazioni, telefoniche e personali, tra il Capitani, il Di Nicola, il Sampino ed il Di Lauro nei giorni 28 e 29 ottobre 2014 (a cominciare dall’incontro di Valmontone del 28.10.2014, ore 12.00, cui seguirono gli sms e le telefonate con il gruppo di scommettitori serbi - alle ore 13.36 il Di Nicola invia un messaggio ad un’utenza serba del seguente tenore: “vuoi fare Pisa –Torres?”, cui seguiva: “ti richiamo fra 15 min” - nonché le telefonate tra il Di Nicola ed il Di Lauro). Proprio questi concitati contatti, il cui contenuto è stato definitivamente acquisito mediante attività di captazione disposta e condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, sono rivelatori del contenuto dell’accordo illecito. In particolare, nella telefonata delle 18.42 del 28.10.2015 tra Di Nicola e Capitani (successiva al pranzo di Valmontone ed all’avvio dei contatti con gli interlocutori serbi), questi si accordano sulla combine e sulle modalità di spartizione del ricavato (Di Nicola: allora ….15 diviso 3 – Capitani: uh … - Di Nicola: ok? … - Capitani: va bene – Di Nicola: però …. 1h … - Capitani: hu … senti … eh …. – Di Nicola: mi raccomando … - Capitani eh …. (parola incomprensibile) e quelli là? … - Di Nicola: eh! … quelli là …. 15 diviso 3 … ho sbagliato dovevo fare di più … non glielo fatta fare, ho detto perché … eh … non lo so, sta botta … ma già domattina me li portano … - Capitani: uh … - Di Nicola: già a posto …. – Capitani: va bene ….. – Di Nicola: quindi ora mi raccomando …. – Capitani: uh … 1h – Di Nicola: eh … - Capitani: uh … ok - – Di Nicola: capito? – Capitani: si si certo). Seguirà poi una ulteriore telefonata tra il Di Nicola ed il Capitani il cui contenuto, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo trascorso rispetto alla precedente (due minuti), non può che essere interpretato in senso confermativo e puntuativo degli accordi raggiunti (chiarendo il Di Nicola al Capitani che il 15 diviso 3 si riferisce all’”utile”). Del resto i contatti proseguirono frequenti e concitati anche nelle ore immediatamente precedenti l’incontro ed il contenuto dei medesimi lascia logicamente trasparire come i deferiti fossero attivamente impegnati, ciascuno per il proprio ruolo, nel perfezionamento della combine ed in attesa che si realizzasse in concreto il risultato pianificato: il giorno della gara, il 29.10.2015, due ore prima dell’inizio dell’incontro, il Capitani chiama infatti nuovamente il Di Nicola chiedendo conferma circa l’accordo raggiunto il giorno prima (Di Nicola: tutto ok – Capitani: tutto a posto – Di Nicola: eh? – Capitani: tutto tranquillo, tutto a posto … - Di Nicola: va bene, ci aggiorniamo dopo …). Queste circostanze, a dispetto dalle inverosimili giustificazioni offerte dal Capitani davanti alla Procura Federale circa il contenuto delle dei dialoghi telefonici sopra riprodotti, rivelano il ruolo svolto dal medesimo nella vicenda: artefice della combine ed artefice della conseguente attività di scommesse. Pertanto, trattandosi di illecito sportivo e non solo di attività di scommesse, ne consegue che la società Sef Torres dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio presidente ai sensi dell’art. 7, comma 2, CGS. Il ricorso in appello della Procura Federale merita quindi accoglimento in ordine a questo specifico punto; analogamente deve essere integralmente accolto il ricorso in appello proposto dalla terza interessata Aurora Pro Patria le cui ragioni sono perfettamente sovrapponibili a quelle spese dal Procuratore Federale in relazione ai profili di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, della società Sef Torres per l’illecito sportivo commesso dal proprio presidente Capitani. Per queste ragioni la sanzione da infliggere alla società Torres non può che essere quella dell’art. 18 lettera h) CGS con la retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione 2014/2015, e l’assegnazione al campionato di competenza.

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2015/2016
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Sardegna