Sospesa l'attività di base, permessi gli allenamenti individuali
Dpcm 25 ottobre: stop ai campionati di calcio dilettantistici, la serie D ha valenza nazionale e gioca ma a porte chiuse
Dalla bozza del Dpcm circolata nella giornata di sabato fino alla firma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte di Giuseppe Conte restano diverse restrizioni che toccano inevitabilmente lo sport dilettantistico. Viene confermata la sospensione di un mese per tutti i campionati regionali di calcio dall'Eccellenza in giù, compresi quelli giovanili agonistici, mentre si salvano soltanto le competizioni professionistiche - serie A, B e Lega Pro - e quelle dilettantistiche di livello nazionale, come la serie D. In questo caso gli allenamenti e le partite verranno svolte in impianti sportivi senza la presenza di pubblico mentre fino a oggi erano previsti dei limiti del 15% della capienza fino ad un massimo di 1000 spettatori. Inoltre, per l’attività sportiva dilettantistica di base (Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli amici), le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto (scuole calcio) vengono sospese per quanto attiene alle gare e le competizioni mentre, come chiarito anche dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sono consentiti gli allenamenti in forma individuale, cioè evitando tutto ciò che porta al contatto, e questo perché viene consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Ciò varrebbe anche per i calciatori dilettanti dei campionati sospesi.
Per quanto riguarda l'Eccellenza, invece, si cerca di recuperare la valenza nazionale di tale campionato regionale perché 8 promozioni in serie D dipendono dai 7 playoff nazionali e dalla vittoria della Coppa Italia Dilettanti al termine di gare eliminatore su territorio nazionale.
All'art 1 comma 9 la lettera "d":
è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
All'art 1 comma 9 la lettera "e":
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
In questo caso vengono sospesi i campionati di calcio regionali ma se resta il dubbio sugli allenamenti almeno individuali questi potrebbero essere sciolti dalla successiva lettera "f" quando si legge che viene consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
All'art 1 comma 9 la lettera "f":
sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
All'art 1 comma 9 la lettera "g":
fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;