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L'Olbia non ha ancora giocato in campionato ma partirà con un punto di penalizzazione
Non regolare nel 2014 il tesseramento di Ortega

L'Olbia non ha ancora giocato in campionato ma partirà con un punto di penalizzazione

L'Olbia 1905 non ha ancora giocato in campionato ma partirà con un punto di penalizzazione. Questo è l'effetto del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale dello scorso 15 luglio in merito ai deferimenti del Procuratore Federale relativi a:

Cristian Castellas Ortega con la maglia dell'OlbiaCristian Castellas Ortega, calciatore che all’epoca dei fatti contestati partecipò nelle file dell'Olbia alla gara contro l'Arzachena del 21.12.2014 in posizione irregolare perché ancora tesserato nel Terracina, inviolazione degli artt. 1 – bis comma 1 (sulla lealtà sportiva) e 10 commi 2 e 6 (sui doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del CGS (Codice di Giustizia Sportiva), in relazione agli artt. 39, 40, comma 4 (sul tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche), e 61, comma 6 (sugli adempimenti preliminari alla gara del dirigente accompagnatore ufficiale), delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali);

Giovanni Maria Derosas, dirigente accompagnatore ufficiale dell'Olbia 1905 all’epoca dei fatti, per rispondere dell’indicazione nella distinta di gara Olbia - Arzachena del calciatore Ortega pur essendo per altra società;

la società Terracina per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal calciatore Ortega;

la società Olbia 1905, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal dirigente accompagnatore Derosas come sopra descritto.

 

In pratica il calciatore Ortega ha partecipato alla gara Olbia - Arzachena del 21 dicembre 2014 perché il club di Pino Scanu il 17 dicembre aveva presentato la richiesta di tesseramento del difensore spagnolo. Ma l’articolo 40 quater delle NOIF sul tesseramento dei calciatori stranieri (comunitari ed extracomunitari) prevede che “Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente”. Pertanto, in assenza di detta comunicazione, l'Olbia, sebbene avesse presentato 4 giorni prima la richiesta di tesseramento, non avrebbe potuto impiegare Ortega nel derby con l'Arzachena. La normativa Federale, infatti, impone di attendere la comunicazione formale degli organi competenti per perfezionare il tesseramento proprio per evitare equivoci e malintesi in quanto a corredo del tesseramento dei calciatori stranieri ci sono diversi documenti da presentare e inerenti al "certificato internazionale di trasferimento", alla "copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore richiede il tesseramento" al "certificato di residenza in Italia", alla "dichiarazione sottoscritta dal calciatore e dalla Società contenente il nome della società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia". E costituisce obbligo di ogni tesserato (dirigente e calciatore) conoscere tale normativa.

 

Alla riunione del 25 giugno 2014 il calciatore Ortega e la società Olbia 1905 avevano patteggiato di fronte alla Procura Federale in applicazione alla riduzione della sanzione prevista all'art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dallo stesso art. 23, comma 2, CGS. Non avendo il Procuratore generale dello sport formulato osservazioni ha nuovamente trasmesso al Tribunale Federale Nazionale il suddetto accordo che, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha dichiarato la chiusura del procedimento e adottato la seguente ordinanza:

- squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali nella stagione sportiva 2015/2016 per Cristian Castellas Ortega;

- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di € 600,00 per la Società ASD Olbia 1905 e ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) alla Società SSD Terracina Calcio 1925

- inibizione per giorni 30 (trenta) giorni al dirigente accompagnatore Giovanni Maria Derosas

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Stagione:
2015/2016
Tags:
Sardegna