«Non più di 1000 spettatori all'aperto, distanziati e con mascherina»
Regione Sardegna, l'ordinanza di Solinas riapre gli impianti sportivi: ci sarà il pubblico anche per le gare di campionato
Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, firma l’ordinanza numero 45, con la quale consente la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli impianti all’aperto, 700 per quelli al chiuso. Una decisione che aspettava tutto il mondo sportivo isolano, in particolare il calcio regionale che domenica riparte con i tre principali campionati - Eccellenza, Promozione e Prima categoria - dopo quasi sette mesi di stop dagli ultimi match ufficiali prima dello stop per l'emergenza sanitaria. Nelle ultime due settimane si sono disputate le gare di Coppa Italia a porte aperte ma, in base al protocollo Figc, le gare di campionato si sarebbero dovute svolgere a porte chiuse fino alla scadenza del 7 ottobre dell'ultimo Dpcm. Con tale ordinanza si anticipa, probabilmente, quanto sarà permesso dal prossimo decreto governativo che entrerà in vigore il prossimo 8 ottobre.
Art. 1) A decorrere dal 26 settembre 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli impianti all’aperto, durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal DPCM 07.08.2020 e delle misure previste dall’allegato 1 della presente Ordinanza;
Art. 2) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 settembre 2020 e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Art. 3) Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 26 settembre 2020 e fino al 7 ottobre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE
♦ Può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere numerato ai singoli spettatori per l’evento; non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all’evento sportivo.
♦ Il numero massimo degli spettatori dovrà essere definito dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno un metro tra testa e testa, nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente. Al fine di garantire un’adeguata organizzazione preventiva dell’evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti. Il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per l’impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative della prevenzione incendi, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari a assicurare il distanziamento tra gli spettatori e comunque in misura non superiore, in proporzione, al 25% della capienza autorizzata dalle predette Commissioni di vigilanza prima dell’emergenza causata dal COVID-19 e, in via assoluta, in misura non superiore a 1.000 spettatori negli impianti all’aperto e 700 spettatori negli impianti al chiuso.
♦ Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per garantire l’accesso all’impianto e per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
♦ L’acquisto dei biglietti dovrà essere preferenzialmente effettuato on line. L’eventuale servizio di biglietteria in loco può essere previsto purché le relative postazioni siano dotate di barriere fisiche, ad es. schermi, sia fatto osservare il distanziamento interpersonale in coda e siano favorite modalità di pagamento elettroniche.
♦ Il titolo di accesso, in ogni caso, deve essere nominale in relazione al singolo fruitore del posto assegnato (con obbligo per ogni acquirente di comunicazione dei dati anagrafici, recapiti telefonici ed eventuali e-mail di ogni singolo utilizzatore) con assegnazione preventiva del posto a sedere numerato. I posti saranno assegnati nel rispetto del distanziamento tra persone sia laterale che frontale. Anche gli accrediti emessi a favore di categorie specifiche (stampa, disabili, sponsor, etc.) saranno gestiti nominalmente.
♦ Il rilascio del biglietto acquistato deve essere accompagnato da raccomandazioni circa i corretti comportamenti nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e da informazioni circa i servizi e le istruzioni di accesso.
♦ L’elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti deve essere conservato per un periodo di 14 giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.
♦ Ogni settore dell’impianto deve avere varchi di accesso dedicati che verranno aperti con largo anticipo per evitare potenziali assembramenti. Analogamente si provvederà per il deflusso.
♦ Dovranno essere organizzati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
♦ È vietato introdurre all’interno dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale.
♦ Deve essere previsto un servizio di controllo sull’osservanza delle misure di prevenzione con personale appositamente incaricato e formato ed in numero adeguato rispetto al pubblico previsto per l’evento.
♦ Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità.
♦ Il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; il personale inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.).
♦ Il personale preposto al controllo garantirà il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il distanziamento interpersonale e l’utilizzo della mascherina fin dalla fase d’ingresso, verificherà la temperatura corporea di ogni spettatore. All’interno della struttura gli spettatori saranno indirizzati verso il proprio posto a sedere e il personale addetto vigilerà sul rispetto della postazione assegnata e sull’utilizzo delle mascherine.
♦ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. ingressi all’impianto, accessi ai vari settori/sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente con l’apposita cartellonistica o messaggi registrati.