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Prorogati i termini che scadevano il 31 marzo

Lnd, si può tesserare gli svincolati e trasferire i calciatori sino al 15 aprile

La Lega Nazionale Dilettanti ha recepito, con propri Comunicati Ufficiali (235-236-237), le delibere della FIGC - che saranno sottoposte a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Federale - relative all’interruzione definitiva delle competizioni organizzate dalla LND a livello territoriale, alla prosecuzione delle competizioni LND di “preminente interesse nazionale” e all’ulteriore differimento dei termini di tesseramento nell’ambito delle attività della LND. Questi ultimi vengono prorogati dal 31 marzo al 15 aprile 2021.

► 1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

A) Calciatori “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

B) Calciatori “non professionisti”

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato da mercoledì 1° luglio 2020 a giovedì 15 aprile 2021 (ore 19)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

C) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

 

► 2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

b) da martedì 1° dicembre a giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, su istanza della Lega Nazionale Dilettanti, con il Comunicato Ufficiale N. 171/A pubblicato oggi, e integralmente riportato dalla stessa LND su proprio Comunicato Ufficiale N. 206, ha deliberato il differimento dei termini dei tesseramenti e dei trasferimenti di calciatori e calciatrici sino al 31 marzo 2021. Tali termini sono stati ulteriormente differiti in ragione dalle mutate esigenze di programmazione dei Campionati dilettantistici, conseguenti alla sospensione temporanea dei medesimi Campionati prevista dalle disposizioni governative in materia di misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Perciò:

 

► 2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);

- dal 1° dicembre 2020 al 15 aprile 2021 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);

- dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19:00)

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

 

► 3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

 

► 4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

 

► 5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

 

► 6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a giovedì 15 aprile 2021 (ore 20.00)

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

 

► 7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all’estero

A) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 15 aprile 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

B) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 15 aprile 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro giovedì 15 aprile 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

 

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

A) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

 - da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

 - da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

 - da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

 - da martedì 1° dicembre a giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)

B) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00) 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre a giovedì 07 gennaio 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 11 dicembre 2020

C) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

D) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.


► TERMINI E MODALITÀ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal venerdì 8 gennaio 2021.

 

► TERMINI E MODALITÀ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITÀ

Art.118 delle N.O.I.F

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00).

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2020/2021