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Giudice Sportivo
Se i ricorsi sono corretti Castelsardo e Idolo vinceranno 3-0

Bonorva e Guspini, rischio sconfitta a tavolino: in campo con calciatori squalificati

Non solo la Coppa Italia ma anche nella prima di campionato due verdetti sul campo potranno essere ribaltati dal Giudice Sportivo. Se in Eccellenza la gara d'andata degli ottavi tra Calangianus e Tempio si chiuse 1-1 ma la presenza in campo di un calciatore squalificato tra le fila dei giallorossi portò allo 0-3 a favore dei galletti, per Bonorva e Guspini si profila il medesimo intervento del Giudice Sportivo per il medesimo motivo.

 

Il Bonorva ha battuto 3-1 il Castelsardo nella prima giornata del girone B di Promozione ma il principale autore del successo biancorosso, il difensore Pablo Gutierrez a segno con una doppietta, non avrebbe dovuto prender parte all'incontro per la squalifica di una giornata rimediata alla fine della scorsa stagione quand'era in forza all'Usinese e nelle due gare dei playoff fu ammonito contro Castiadas e Alghero facendo così scattare il turno di stop. 

La sanzione a carico dell'argentino fu riportata nel Comunicato Ufficiale n.170 del 6 Giugno 2024, all'interno del quale figura anche la squalifica per una giornata di Michele Medda, giocatore allora in forza al Guspini che disputò la doppia sfida playout contro l'Arbus rimediando un'ammonizione sia nella gara d'andata che in quella di ritorno. Il centrocampista, tuttora tesserato coi mediocampidanesi, domenica era in campo nella prima giornata del girone A di Promozione coi biancorossi vincenti 2-0 ad Arzana contro l'Idolo.

 

A questo punto, Castelsardo e Idolo avranno la gara vinta a tavolino per 3-0 qualora abbiano avviato il procedimento innanzi al Giudice sportivo territoriale nei termini previsti dall'articolo 67 del Codice di Giustizia Sportiva, che così recita:

I° comma - Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

II° comma - Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

II° comma - Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova. 

 

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Stagione:
2024/2025
Tags:
1ª giornata