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Mario Draghi
A Sport e Salute 350mila euro, indennità di 3.600, 2.400 o 1.200 euro

Collaboratori sportivi, nel decreto sostegni non più un bonus uguale per tutti ma in base a tre fasce di reddito

Il Decreto legge Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 19 marzo, ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. «Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro - si legge nel comunicato del Governo - pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede».

 

Il testo del decreto si articola in 5 titoli e 41 articoli, nel Titolo II ci sono le disposizioni in materia di lavoro e, all'art. 10, sono previste le "indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport". E si nota, al comma 11, come cambiano i bonus per i collaboratori, non più indennizzati con una cifra unica uguale per tutti ma con tre diverse (3.600, 2.400 e 1.200 euro) per le tre fasce di reddito a seconda di quanto si è percepito nel 2019 (oltre 10mila, tra 4 e 10mila e meno di 4mila euro). 

Per ricevere il contributo non sarà necessario fare ulteriore domanda ma Sport e Salute accrediterà la cifra direttamente sul conto corrente del lavoratore sportivo così come è stato fatto per i precedenti bonus erogati nel 2020. Per chi non rientrava prima nei parametri - perché percepiva altri sussidi o ha lavorato nel 2020 ma non nel 2021 - e ora ci rientra perché non ha altre entrate potrà fare richiesta del bonus dall'1 al 15 aprile. L'obiettivo è quello di erogare l'indennità una tantum (a seconda delle fasce d'appartenenza) entro fine aprile. Si stima che dei 429.238 collaboratori sportivi, quasi 200mila riceveranno il bonus relativo ai tre mesi del 2021.

 

Dal comma 10 al 15 dell'articolo 10 del Titolo II ecco le disposizioni per i lavoratori sportivi 

10. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non riconosciuto ai percettori di altro
reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cos come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto.

Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222

 

11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

 

12. Ai fini di cui al comma 11, la società Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto 6 aprile 2020 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

 

13. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

 

14. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art 42.

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2020/2021