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C'è anche lo stop definitivo dei campionati territoriali

La Lnd ufficializza la ripresa del campionato e decide sui calciatori dei club rinunciatari

Il presidente federale Gabriele Gravina, visto il DPCM del 2 marzo e considerate la perduranti condizioni di incertezza conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 delibera "di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, annullando le classifiche dei campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile.

 

Per questi ultimi campionati - riconosciuti dal CONI di preminente interesse nazionale - è disposta la ripresa della stagione sportiva 2020/2021, nel rispetto della autonomia organizzativa riconosciuta alla Lega Nazionale Dilettanti secondo i format individuati dai Comitati Regionali LND e autorizzati della FIGC con lettera del 9 marzo 2021. Non essendo obbligatoria la partecipazione alla prosecuzione dei stessi campionati succitati, per le società rinunciatarie non sono previste retrocessioni nelle categorie inferiori e manterranno comunque il titolo sportivo riferito alla categoria.

I calciatori/calciatrici tesserati/e con le società rinunciatarie saranno:

1) svincolati/e in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli artt. 32 bis e 108 delle N.O.I.F. in deroga alle modalità e tempistiche ivi previste. In tali casi:

a) le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 32 bis dovranno in ogni caso pervenire al Comitato di appartenenza entro e non oltre il 6 aprile 2021;

b) il deposito degli accordi di svincolo ex art. 108, presso i Comitati di competenza, dovrà pervenire entro e non oltre il 2 aprile 2021 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 6 aprile 2021;

2) trasferiti/e a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 ad altra società che prosegue nella medesima competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest'ultima e del calciatore/calciatrice.

3) In deroga all'art. 103 bis delle N.O.LF., e a semplice richiesta della società cedente o del tesserato/tesserata, è inoltre consentita la risoluzione unilaterale di trasferimenti a titolo temporaneo nel solo ambito dilettantistico di calciatori/calciatrici già tesserati/e per le società che non riprendono l'attività nella stagione sportiva 2020/2021, al fine di consentire agli stessi e alle stesse il rientro alla originaria società cedente che, viceversa, ha deciso di proseguire l'attività. Nel caso in cui la società cedente non riprenda l'attività, il calciatore o la calciatrice potrà rientrare alla stessa società ed essere trasferito ai sensi del procedente punto 2.

 

Entrambi le delibere - quella dell'interruzione definitiva dei campionati territoriali e quella della ripresa dei campionati di Eccellenza - saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2020/2021