Salta al contenuto principale
Gazzetta Ufficiale
I consigli in attesa del decreto attuativo

Contributo di 600 euro: per i collaboratori sportivi le domande a Sport e Salute s.p.a., i professionisti e lavoratori Cococo all'Inps

Nella Gazzetta Ufficiale del 17-03-2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il c.d. “Cura Italia”. 

Tra le misure a sostegno del mondo sportivo ci sono quelle dell’articolo 96 per i collaboratori sportivi e dell'articolo 27 per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che prevedono una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Le modalità di presentazione delle domande sono diverse saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo 2020 (data di pubblicazione del decreto "Cura Italia"), perciò entro il 2 aprile, e per quanto riguarda i collaboratori sportivi l’indennità sarà riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. mentre per i professionisti e lavoratori Co.Co.Co  l’indennità sarà riconosciuta dall'Inps.

 

LE NORME

Art. 96
(Indennità collaboratori sportivi)

L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m (vedi sotto), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

I beneficiari:

♦ Le persone che percepiscono i redditi di cui all’articolo 67, comma 1 lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), classificati “redditi diversi”,  quindi non tassabili fino a 10.000 euro (prima della modifica della Legge di Bilancio 2018 era 7.500 e per tale motivo non sarà l’Inps a gestire le richieste), sono relativi a:

- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (omissis) nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Rientrano nella fattispecie atleti, allenatori, giudici di gara, dirigenti, istruttori, tecnici sportivi in genere.

♦ Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di federazioni nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. Rientrano nella fattispecie collaboratori di segreteria, addetti alle iscrizioni, addetti alla contabilità etc.

♦ Sono esclusi dal Bonus di 600 euro i collaboratori sportivi che siano percettori di altri redditi da lavoro;

La procedura

♦ L’indennità sarà riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. e le modalità di presentazione delle domande saranno pubblicate sul sito.

♦ Non essendo ancora stato emanato il relativo decreto, non esiste alcun modulo di presentazione della domanda o format di autocertificazione, perciò, per presentare la domanda, occorrerà attendere le modalità che la società Sport e Salute pubblicherà sul proprio sito istituzionale. (ECCO DOVE)

♦ La società Sport e Salute ha comunque attivato un indirizzo email dedicato: curaitalia@sportesalute.eu.

♦ Il fatto che la società Sport e Salute istruisca le domande “secondo l’ordine cronologico di presentazione” è consigliabile essere pronti non appena sarà possibile inviare le domande. Perciò conviene che i collaboratori sportivi tengano a portata di mano i contratti stipulati con le ASD/SSD, le copie dei bonifici/pagamenti ricevuti, le copie delle dichiarazioni rilasciate, la certificazione unica del 2020, l'ex CUD, se il collaboratore ha ricevuto compensi nel 2019, che predispone la ASD/SSD e che deve inviare entro il 31 marzo. I collaboratori gestionali dovranno sincerarsi del fatto che l’ASD/SSD abbia effettuato la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego territorialmente competente e che abbia istituito e iscritto gli stessi al LUL (libro unico del lavoro).

 

Art. 27
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

I beneficiari:

♦ Per beneficiare del Bonus di 600 euro bisogna quindi essere iscritti alla Gestione separata INPS.

♦ Sono iscritti alla gestione separata INPS le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale ordinistica o privata e della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa.

♦ Un ulteriore requisito per avere diritto all'indennità di 600 euro e che le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

♦ Sono esclusi dal Bonus di 600 euro i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed i lavoratori titolari di un rapporto co.co.co con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS che però sono titolari di un trattamento pensionistico diretto o titolari di altre forme di previdenza obbligatoria;

♦ Sono esclusi dal Bonus di 600 euro i liberi professionisti con partita IVA con partita IVA aperta dopo il 23 febbraio 2020;

♦ Sono esclusi dal Bonus di 600 euro i contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivati dopo il 23 febbraio 2020;

♦ Sono esclusi dal Bonus di 600 euro tutti i liberi professionisti con iscrizione in altra cassa professionale che non sia la Gestione Separata Inps;

♦ Sono esclusi dal Bonus di 600 euro tutti i professionisti e cococo "iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria" pertanto chi è anche lavoratore dipendente;

♦ Sono esclusi dal Bonus di 600 euro i percettori di reddito di cittadinanza e coloro che percepiscono altri tipi di indennità non essendo cumulabili tra di loro. In pratica il soggetto percettore può beneficiare di una sola indennità visto che all'art. 31 del Decreto n.18/2020 si stabilisce che: "Le indennità di cui agli articoli 27, 28 (Artigiani e Commercianti, i Coltivatori diretti, coloni e mezzadri), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari), 30 (lavoratori del settore agricolo) e 38 (lavoratori dello spettacolo) non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26″.

La procedura

Non è previsto un click day per l'invio delle domande di accesso al Bonus di 600 euro.

Non è prevista quindi alcuna finestra temporale entro la quale va inviata la domanda di partecipazione.

L'invio della domanda avverrà in modalità aperta, tramite il sito INPS in maniera telematica attraverso l'ottenimento del "Pin dispositivo" necessario all'accesso al sito.

Le domande saranno rese disponibili tramite le procedure informatiche INPS, entro la fine del mese di marzo. (ECCO DOVE)

 

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2019/2020