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Sport e Salute
Entro 15 giorni le modalità di presentazione delle domande

I 600 euro ai collaboratori sportivi: le richieste a Sport e Salute S.P.A. e fondo di 50 milioni per una platea di 83mila soggetti

Il Centro Studi Tributari della Lega Nazionale Dilettanti, in relazione al D.L. N.18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ha predisposto un documento che evidenzia in via preliminare gli aspetti che riguardano il settore sportivo. Di seguito il contenuto della Circolare N.49 LND del 18 marzo 2020 che evidenzia le disposizioni che investono il settore sportivo contenute negli articoli 61, 95 e 96. 

 

Art. 61 – Proroga di versamenti –

Si applicano, tra l’altro, alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Associazioni e Società Sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori , le disposizioni di cui all’art. 8, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e cioè, la sospensione, dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nonché quella dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi saranno effettuati, per altri soggetti, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, mentre (comma 5 dell’art. 61) le FSN, gli EPS, le Associazioni Sportive e le Società Sportive, professionistiche o dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020 e riprenderanno i versamenti entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Art. 95 – Sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione –

È disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020. 

 

Art. 96 – Indennità per il mese di marzo 2020 –

La norma prevede un’indennità, nel limite massimo di 50 milioni di euro, per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (trattasi delle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica dal CONI, dalle FSN e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto), che non concorre alla formazione del reddito.

♦ L’indennità è quella prevista per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e corrisponde a 600 euro per il mese di marzo.

♦ Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, sono presentate a Sport e Salute S.p.A. in relazione alle Associazioni e Società che risulteranno nell’apposito Registro di cui all’art. 7, comma 2), del D.L. 28/5/2004, n. 136, convertito in Legge 27/7/2004, n. 186, acquisito dal C.O.N.I. sulla base di apposite intese che intercorreranno con la medesima “Sport e Salute S.P.A.”. Le istanze saranno poi istruite dalla più volte citata “Sport e Salute S.P.A.”, secondo l’ordine cronologico di presentazione.

♦ Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data odierna. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

 

L'articolo 96 riguarda quindi il contributo una tantum di euro 600 che sarà erogato nel limite massimo di un fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2020: ciò comporta che potrà beneficiare di tale contributo una platea di oltre 83mila collaboratori sportivi. 

ACCESSO AL CONTRIBUTO. Le condizioni per l’accesso al contributo sono l’esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR instaurato in data anteriore al 23/02/2020 con uno di tali soggetti: Federazione Sportiva Nazionale; Ente di Promozione sportiva; Associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al registro CONI.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE. Il provvedimento prevede che entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in accordo con l’Autorità delegata in materia di sport, emanerà un apposito decreto in cui saranno individuate le modalità di presentazione delle domande e definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

L'AUTOCERTIFICAZIONE. Per richiedere tale contributo i collaboratori sportivi dovranno presentare apposita autocertificazione della preesistenza al 23/02/2020 del rapporto di collaborazione con il soggetto sportivo e della mancata percezione di altro reddito da lavoro (quindi la percezione del contributo sembra sia compatibile con il possesso di redditi da terreni, fabbricati e finanziari).

VALUTAZIONE DOMANDE. Le domande dovranno essere presentate alla società Sport e Salute Spa (sito internet) cui verranno messi a disposizione i fondi destinati e che procederà alla valutazione delle pratiche e alla liquidazione dei contributi ai beneficiari. L’istruttoria delle pratiche sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione e avuta attenzione che il soggetto con cui il beneficiario dichiari di avere in essere la collaborazione sportiva sia un soggetto riconosciuto dall’ordinamento sportivo (FSN e EPS) o iscritto al registro CONI 2.0.

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2019/2020