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Muravera
I sarrabesi: violate le regole su fusione e campo di gioco

Il Muravera attende ancora le motivazioni sul ricorso respinto dal Collegio di Garanzia e lo Sporting Fulgor perde una gara a tavolino per l'impianto non a norma

Sono passate circa tre settimane dalla sentenza del Collegio di Garanzia che ha respinto il ricorso del Muravera, il quale chiedeva l'esclusione dell'Asd Sporting Fulgor per la violazione delle norme federali (articoli 19 e 20 delle Noif sugli impianti sportivi e sulle fusioni) e il proprio ripescaggio in serie D, e l'organo del Coni non ha ancora pubblicato le motivazioni che hanno portato a bocciare la tesi della società gialloblù discussa nell'udienza dello scorso 8 settembre (leggi l'articolo) secondo la quale lo Sporting Fulgor nasce dalla fusione tra club di province differenti, ossia il Molfetta (provincia di Bari) e la Madrepietra Daunia (provincia di Foggia), e che come campo indicato all'atto dell'iscrizione è stato accettato il “San Sabino” di Canosa di Puglia situato in una terza provincia (Barletta-Andria-Trani) e che è privo dei requisiti per ospitare le gare di serie D.

Infatti, oggi si è espresso il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti in merito alla gara non disputata il 3 settembre scorso dallo Sporting Fulgor con l'Audace Cerignola dando a quest'ultima la vittoria per 3-0 a tavolino in quanto la gara della prima giornata del campionato di serie D girone H non si è disputata per indisponibilità del campo “San Sabino” di Canosa di Puglia ritenendo che la società Sporting Fulgor è stata ritenuta responsabile, come recita l'art. 17, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, "di fatti o situazioni che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara". Come si leggerà nel comunicato ufficiale l'impianto di gioco di Canosa di Puglia, designato all’atto dell’iscrizione al campionato, non possiede le "condizioni strutturali” per ottenere l'agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza. Per la seconda gara interna di campionato contro il Calcio Pomigliano dello scorso 17 settembre, l'Asd Sporting Fulgor Molfetta, a seguito dell'Ordinanza della Prefettura di Barletta-Andria-Trani, ha disputato la gara a porte chiuse. E ora si attende il medesimo provvedimento per la gara di domenica 1 ottobre contro il Francavilla. Il Muravera attende le motivazioni del Collegio di Garanzia e valuta anche la possibilità di richiedere i danni economici per il mancato ripescaggio.

 

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L., con il quale si chiede che venga inflitta alla A.S.D. SPORTING FULGOR la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 17, comma 1, CGS, ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima;

- lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. SPORTING FULGOR, secondo le quali la mancata disputa della gara sarebbe da ricondurre esclusivamente a “motivi non imputabili alla società resistente”;

- lette le ulteriori memorie fatte pervenire dalla S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L., con le quali si ribadiscono gli argomenti e confermano le conclusioni già rassegnate con il reclamo introduttivo;

- rilevato come sia pacifico e non contestato che:

a) l’impianto “San Sabino” di Canosa di Puglia è stato designato dalla A.S.D. SPORTING FULGOR quale proprio campo di gioco all’atto dell’iscrizione al campionato, ottenendo, in data 27 luglio 2017, da parte del Sindaco e del proprietario gestore dell’impianto, nel rispetto della normativa federale vigente, specifico nulla osta all’utilizzo del medesimo per l’intera stagione sportiva;

b) solo in data 2 settembre 2017, il Sindaco di Canosa di Puglia inibiva temporaneamente l’utilizzo del Campo di calcio “San Sabino” in relazione allo svolgimento della gara di cui in epigrafe “dovendosi provvedere ad una approfondita verifica delle condizioni strutturali” dell’impianto medesimo;

c) tale determinazione risulta essere maturata ad esito di valutazioni condivise tra la Prefettura e il Comitato di Sicurezza comunale, nei giorni immediatamente antecedenti la data prevista per l’incontro tra la A.S.D. SPORTING FULGOR e la S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L.;

- rilevato, tuttavia, che ad un esame della documentazione in atti emerge come:

a) alla data di emanazione del provvedimento di temporanea inibizione la A.S.D. SPORTING FULGOR non aveva ancora ottenuto l’attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza.

b) gli accertamenti operati dalla Prefettura, su cui si innerva l’adozione del provvedimento di temporanea inibizione all’utilizzo dell’impianto, hanno evidenziato la presenza di lacune e mancanze da tempo note e rispetto alle quali la A.S.D. SPORTING FULGOR aveva modo, in concreto e secondo canoni di ordinaria diligenza, di assumere le iniziative atte a garantire l’agibilità e, pertanto, assicurare la disputa della gara.

c) la società ospitante avrebbe dovuto comunque adoperarsi affinché fosse concessa deroga, consentendo l’utilizzazione di un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva ovvero la concessione della medesima struttura per la disputa di gare “a porte chiuse”;

- rilevato che il reclamo si palesa fondato, poiché il mancato svolgimento della gara risulta riconducibile ad un evento non imprevedibile né eccezionale, ma direttamente imputabile a negligenza della squadra ospitante;

Delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere alla A.S.D. SPORTING FULGOR la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3;

3) di non addebitare la tassa di reclamo.

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2017/2018