Il contratto alla punta non poteva esser fatto
Villacidrese ancora guai: inibito 6 mesi Marrocu, squalificato 3 mesi Dal Bosco
Inibizione di 6 mesi per Siro Marrocu e squalifica di 3 mesi più un'ammenda di € 3.000 per Nicola Dal Bosco. Non finiscono più i guai per la Villacidrese che, in attesa della decisione circa il ricorso per la restituzione di cinque punti di penalizzazione, deve pagare anche un'ammenda di € 6.000. Queste sono le sanzioni decise dalla Commissione disciplinare nazionale in seguito al Deferimento del 15 aprile 2011 da parte della Procura federale in quanto il presidente e legale rappresentante della Villacidrese, Siro Marrocu, pur essendo inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società fino al 3.5.2012, aveva sottoscritto con il calciatore Nicola Dal Bosco il contratto economico del 18.12.2010.
I fatti - Dal contratto in atto risulta che in data 18.12.2010 il Sig. Siro Marrocu, nella qualità di presidente e legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio, ha sottoscritto un contratto di tesseramento per l’anno 2010/2011 con il calciatore Nicola Dal Bosco. Il predetto contratto risulta esser stato sottoscritto durante il periodo nel quale il Sig. Siro Marrocu era sottoposto ad inibizione dallo svolgimento di qualsiasi carica in ambito Federale per effetto della decisione della Commissione disciplinare nazionale comunicata con C.U. 26/CDN, anch’essa in atti (che ha applicato la sanzione dell’inibizione al predetto Marrocu sino al 3.5.2012). Ne discende che il Sig. Marrocu ha violato l’art. 22, comma 8 del CGS, il quale vieta ai dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari a termine di svolgere qualsiasi attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia stata scontata la sanzione. Parimenti ne consegue che il Sig. Nicola Dal Bosco ha violato l’art. 10, comma 1, del C.G.S. perché, pur essendo a conoscenza della sanzione dell’inibizione ai sensi dell’art. 2, comma 3, ha sottoscritto un contratto economico con soggetto inibito a svolgere tale attività. Ne consegue, infine, la responsabilità della Società Villacidrese Calcio Srl ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, per responsabilità diretta del comportamento ascritto ai propri tesserati.