Pagati in ritardo gli importi riconosciuti dal Collegio Arbitrale
Carbonia, 1 punto di penalizzazione e inibizione al presidente Canu per la vicenda Mariotti
Un punto di penalizzazione in classifica al Carbonia, 300 euro di ammenda alla società e tre mesi di inibizione per il presidente Stefano Canu. Questo è l'esito degli odierni provvedimenti della Procura Federale in seguito al lodo arbitrale con l'ex tecnico Marco Mariotti la cui vertenza era stata parzialmente accolta lo scorso 15 luglio ed era inappellabile oltre che immediatamente esecutiva con la specifica delle motivazioni e dell’importo riconosciuto che sono state trasmesse alle parti interessate il 21 luglio. Il pagamento degli importi riconosciuti dovevano essere effettuati entro 30 giorni dalla notifica del lodo arbitrale, cosa che evidentemente non è avvenuta nei tempi giusti (cioè entro il 21 agosto) portando ai provvedimenti sotto riportati. Il Carbonia, ultima in classifica nel girone G e reduce dal 4-0 rimediato a Muravera, scende da 8 a 7 punti.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 157 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Stefano
CANU e della società ASD CARBONIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO CANU, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Carbonia Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art 94 ter, comma 13, delle NOIF, nonché dell’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso,
quale presidente della società soccombente nei confronti del tecnico Marco Mariotti - UEFA PRO, eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con lodo n.130.01 del 15/07/2021, pubblicato con C.U. n. 4/2021 (trasmesso alla predetta società A.S.D. Carbonia Calcio tramite messaggio di posta elettronica certificata in data 21/07/2021), nel
termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso;
ASD CARBONIA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
♦ vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano CANU in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto
della società ASD CARBONIA CALCIO;
♦ vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
♦ vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
♦ rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per
il Sig. Stefano CANU, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società ASD CARBONIA CALCIO;