Il club cagliaritano sul piede di guerra
La Ferrini va contro la Lnd e Cosentino, ecco il ricorso al Collegio di Garanzia per lo Sport: «Commissariamento illegittimo, violato il Regolamento, il Comitato ad un reggente ed elezioni entro 90 giorni»
Se uno storico dirigente del calcio sardo come Benedetto Piras, per 27 anni presidente del Comitato Regionale ed ex Vice Presidente della LND, definisce il comissariamento del C.R. Sardegna «un'azione punitiva e illegittima» (leggi l'intervista) posta in essere dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che ha messo il proprio presidente Antonio Cosentino a governare il pallone isolano orfano del dimissionario Andrea Delpin, una delle 350 società sarde che partecipano ai campionati dilettantistici, la Polisportiva Ferrini Cagliari, fa ricorso al Collegio di Garanzia per lo Sport presso il Coni contro la Lega Nazionale Dilettanti, nella persona del presidente Antonio Cosentino, nonché il Comitato Regionale Sardegna, in persona del Commissario Straordinario nominato, nella persona ancora di Antonio Cosentino, avverso i provvedimenti resi ufficiali dal C.U. n. 4 pubblicato in data 18 luglio con il quale il C.R. sardo ha provveduto a dichiarare la decadenza del Consiglio Direttivo, disponendo il Commissariamento dello stesso Comitato, nominando Cosentino commissario sino al 18 gennaio 2017.
Il club del e per il quale l'ex consigliere federale Chicco Ruggeri (tra i quattro non dimissionari della prima ora insieme con Silvano Balloi, Checco Fele e Paolo Manca) si è ritesserato dopo aver presentato le dimissioni all'attuale Comitato commissariato ritiene che «il predetto comunicato e relativo provvedimento di commissariamento, e di qualsiasi ulteriore atto presupposto, è illegittimo, nullo, inefficace e/o inesistente, contrario al Regolamento della L.N.D. e allo Statuto della FIGC e quindi suscettibile di annullamento» perciò «se ne propone integrale impugnazione». I motivi sono che con le dimissioni del presidente del Comitato Regionale Sardegna, Andrea Delpin, dell'1 luglio, a cui sono seguite quelle di 4 consiglieri del Consiglio Direttivo (Giovanni Cadoni, Alberto Carta, Roberto Desini ed Alessandro Piras), hanno portato a far decadere l'intero organo, non essendo più in carica la maggioranza dei consiglieri. In quel momento si è creato il presupposto per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, circa le funzioni del Consiglio Direttivo, che al comma 7 disciplina compiutamente il caso di “vacatio”: “Il Consiglio Direttivo, (… omissis …) 7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell’attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall’evento”. «A quel punto - ricorda la società ricorrente - si sarebbe dovuto applicare il citato art. 14 n. 7, con l’emanazione di un provvedimento da parte del presidente della Lega Nazionale Dilettanti all’uopo delegato di: a) proclamazione della decadenza del Consiglio Direttivo; b) nomina di un reggente per l’ordinaria amministrazione con il compito di provvedere alla convocazione dell’assemblea per procedere alle elezioni, nel termine di novanta giorni dall’evento».
Per la Ferrini «nulla di tutto questo è avvenuto nonostante il chiaro dettato della norma. Del resto il medesimo meccanismo di prorogatio per l’ordinaria amministrazione e di convocazione senza indugio dell’assemblea elettiva è previsto dallo stesso Statuto Federale, in caso di decadenza del Consiglio Federale (art. 24 n. 9). Inopinatamente, in data 18 luglio, in palese violazione del Regolamento, viene emanato il C.U. n. 4 (quello in cui si specifica che "Il Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti conferisce delega al Presidente della Lega Nazionale dilettanti ad assumere i provvedimenti di competenza in ordine alla gestione del Comitato Regionale Sardegna e ne dispone il commissariamento a decorrere dalla data odierna e fino al 18 gennaio 2017. Il prof. Antonio Cosentino assumerà le funzioni di Commissario Straordinario e sarà coadiuvato dal Consigliere Federale L.N.D., area centro, il dr. Giuseppe Caridi, in qualità di Vice Commissario Straordinario”) che ha stravolto quanto richiesto dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti sia in termini di nomina di un Commissario, figura non prevista in caso di decadenza, invece del reggente, con un termine superiore a quello dei 90 giorni previsto, con la nomina di un Vice Commissario Straordinario non previsto dallo stesso regolamento».
La società cagliaritana chiede «nullità del provvedimento di Commissariamento del Comitato Regionale Sardegna con la nomina di un Commissario, di un Vice Commissario per una durata abnorme (sei mesi, ndr), la sua inesistenza per violazione della norma regolamentare che invece ha una sua chiara “ratio” che è quella di consentire in breve termine la ricostituzione dell’Organo di direzione del Comitato Regionale affidando da un lato al Reggente il compito di provvedere all’ordinaria amministrazione e dall’altro quello di convocare l’assemblea elettiva entro 90 giorni, un termine quindi già determinato per consentire alle società aventi diritto di eleggere i propri rappresentanti. Viene altresì nominato un Commissario, senza precisarne i poteri, un Vice Commissario Straordinario, senza determinarne i poteri, viene stabilito un termine sconosciuto al Regolamento. Non a caso il provvedimento è definito abnorme in quanto stravolge il chiaro dettato del Regolamento è viziato da eccesso di potere e impedisce di fatto la nomina dei propri rappresentanti a tutte le società della Sardegna». La società ricorrente - si legge ancora nel ricorso - si vede quindi «privata di ogni tutela e principio di democrazia, a favore di un Commissario autoeletto e per un periodo ben più lungo rispetto ai novanta giorni previsti. Come si è già sottolineato anche lo Statuto Federale, in caso di decadenza del Presidente Federale prevede la convocazione senza indugio di una assemblea elettiva. Codesto Collegio di Garanzia dovrà quindi provvedere all’integrale annullamento del C.U. impugnato e della nomina del Commissario Straordinario e del Vice Commissario». E va impugnato il provvedimento del Consiglio di Lega del 18 luglio 2016, di cui si fa riferimento nello stesso C.U. impugnato, allorché «avesse attribuito al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti poteri diversi da quelli previsti dal Regolamento Nazionale Dilettanti. Tale provvedimento non è pubblicato né allo stato conosciuto nella sua interezza non essendo il relativo verbale stato approvato. È evidente comunque che la delega non poteva che riferirsi alla nomina del Reggente per la ordinaria amministrazione e al compito di convocazione dell’Assemblea elettiva, non potendosi modificare il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti».
Infine, la Polisportiva Ferrini spiega che si rivolge al Collegio di Garanzia per lo Sport «sicuramente competente a conoscere della controversia in quanto non vi è nella Giustizia Sportiva FIGC un organo preposto all’esame del ricorso». Al riguardo fa riferimento al recentissimo provvedimento del Tribunale Federale Nazionale della FIGC il quale era stato investito dall’ex Presidente del Comitato Regionale Campania per l’annullamento del provvedimento di commissariamento del C.R. Campania. «A questo punto, in assenza di Organi di Giustizia delegati all’annullamento di un provvedimento emesso da un Comitato Regionale Lega Nazionale Dilettanti, spetta al Collegio di Garanzia di provvedere sul ricorso».