la deroga mette in attesa il riordino sulla regola
Panchine aperte in Prima, Seconda e nei Juniores regionali, il tesseramento di tecnici abilitati diventa facoltativo
Con il comunicato ufficiale n. 52, il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, vista la modifica delle norme in materia di rapporti tra Società dilettantistiche e allenatori si è pronunciata nel merito. Facendo seguito al comunicato del 1° Luglio 2011, ha posto la regolamentazione dei rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione sportiva 2011-2012. Ritenendo che, in attesa del riordino complessivo della materia occorra provvedere a disciplinare, anche in via transitoria, i rapporti di tesseramento che legano le società dilettantistiche con i loro allenatori.
I PATENTATI E NON PATENTATI Nella delibera viene fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. E, questa risulta la novità assoluta, in deroga all’art. 40, del Regolamento della L.N.D., diventa facoltativo per le squadre partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Juniores. In quanto tale la deroga ha una scadenza. Il termine e l'obbligo? L'allenatore dovrà partecipare al primo corso per allenatori dilettanti successivo alla sua conferma. Il corso, indetto dal Comitato Regionale nel cui territorio ha sede la Società (per il quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso) darà così la possibilità al tecnico di prendere il patentino.
I RIMBORSI Non senza patemi, il Consiglio si è pronunciato anche sul fronte economico. Quello relativo ai rimborsi. Fino al riordino complessivo della materia, vieta premi di tesseramento in favore degli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011. Gli accordi economici relativi ai meri rimborsi delle spese formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e i tecnici devono essere concordati fra gli stessi nel rispetto della vigente normativa fiscale. Ovvero debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito di questa documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Esiste comunque un caso di completa gratuità della conduzione tecnica. In questo caso le parti dovranno darne atto con la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione da depositarsi, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnata dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico. La Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C., Il tutto dopo una verifica della regolarità della dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica ovvero dell’accordo sul rimborso delle spese allegati alla richiesta di tesseramento.
LE DOPPIE FUNZIONI Può anche capitare che un tecnico tesserato per una società ricopra funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra. In questo caso non è obbligatorio il deposito degli accordi. La gratuità o il rimborso delle spese della conduzione tecnica, rispondono comunque all’obbligatorietà della loro sottoscrizione e della validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico. Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.
LA FORMA DEGLI ACCORDI Gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00 - che potrà essere corrisposto in un massimo di dieci rate . Dovranno inoltre essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. In caso di contestazioni relative agli accordi relativi ai rimborsi spese, per gli Allenatori Dilettanti, ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.