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Marco Piras, allenatore, Guspini
Per le dichiarazioni dopo la gara d'andata col Muravera

Guspini, il Tribunale Federale infligge 45 giorni di squalifica al tecnico Marco Piras

A pochi giorni dalla gara di campionato Muravera-Guspini, il Tribunale Federale accoglie quasi in toto le richieste della Procura Federale della F.I.G.C. e infligge al tecnico dei mediocampidanesi Marco Piras la sanzione della squalifica per 45 giorni e alla società del presidente Stefano Serpi l’ammenda di 200 euro (la richiesta era di 300 euro). Il tutto nasce dai fatti della gara d'andata giocata a Guspini e vinta dai sarrabesi per 4-3 con tre espulsioni (due per il Guspini e una per il Muravera) e alcune decisioni arbitrali che mister Piras pesantemente contestò a fine gara in una intervista che fu oggetto di segnalazione alla Procura Federale da parte di un dirigente della società gialloblù e che è stata presa in esame dallo stesso procuratore (guarda il video) per formalizzare i deferimenti. Il Giudizio si è svolto lunedì 28 gennaio, alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti. Il tecnico Piras tornò anche sulle dichiarazioni di quel dopo-gara in una successiva intervista (guarda il video) di una settimana dopo la gara in questione.

I 45 giorni di squalifica non gli permetteranno di sedere sulla panchina per le prossime 8 giornate di campionato dei biancorossi, a partire dalla gara di domenica 3 febbraio a Muravera - che Piras ha guidato in Eccellenza e serie D oltre ad aver vestito la maglia gialloblù da giocatore - fino al derby col Samassi nel turno infrasettimanale del prossimo 13 marzo. Sconterà l'esilio nella trasferta a San Teodoro, alla quart'ultima giornata quando per il Guspini mancheranno solo tre gare alla fine del suo campionato dovendo osservare il turno di riposo alla penultima giornata. Una bella botta per la squadra mediocampidanese che si trova in una situazione di classifica un po' lontana dai playoff - dopo la sconfitta con la Nuorese e il distacco da seconda e terza in classifica - e dai playout - distanti 14 punti - ma con un prestigioso quarto posto - attualmente occupato dal Taloro - appena una sola lunghezza avanti benché ci sia una folta concorrenza che vede Arbus, Ghilarza, Atletico Uri e Samassi in lotta.

 

Il testo integrale del deferimento

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale; per rispondere:
1) signor Piras Marco, iscritto nell’albo dei Tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la Società A.S.D. Guspini Calcio, della violazione dell’articolo 1-bis, comma 1, e dell’articolo 5, comma1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata sulla piattaforma Web “Youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell’arbitro della gara Guspini Calcio / Muravera Calcio disputata in data 14 ottobre 2018.
2) La Società A.S.D. Guspini Calcio per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, per le
azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio allenatore e tesserato, sig. Piras Marco.

Il Giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale; i deferiti non si sono presentati, né hanno provveduto a presentare deduzioni a difesa, o a chiedere di essere
ascoltati o ammessi a riti alternativi. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Sig. Piras Marco la sanzione della squalifica per giorni 45 ed alla Società A.S.D. Guspini Calcio l’ammenda di Euro 300,00.

Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, rileva che dalle indagini svolte il fatto risulta chiaramente accertato: l’allenatore Piras Marco è palesemente venuto meno ai propri doveri di lealtà,
correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva di cui all’art. 1-bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ed ha altresì violato lo specifico divieto di esprimere pubblicamente
giudizi o rilievi lesivi della reputazione di soggetti operanti nell’ambito sportivo, di cui all’art.5 del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, ritiene il Tribunale che la sanzione proposta dalla Procura Federale sia adeguata alla effettiva gravità e disvalore della condotta.
Per quanto concerne, invece, la posizione della A.S.D. Guspini, il Tribunale rileva che, ferma restando la responsabilità oggettiva, la stessa Società sportiva già in fase di indagini si è
dissociata dalle dichiarazioni del proprio allenatore, cosicché il Tribunale ritiene che la sanzione proposta debba essere ridotta da 300,00 a 200,00 Euro.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale delibera di infliggere al Signor Piras Marco la sanzione della squalifica per giorni 45 ed alla società A.S.D. Guspini l’ammenda di Euro 200,00.

In questo articolo
Squadre:
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Stagione:
2018/2019