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Adam Idrissi, portiere, Castiadas
Oggi il Giudice Sportivo chiarirà se il reclamo è inammissibile o no

Il Castiadas conta di mantenere il punto conquistato col Trastevere, nel ricorso del club romano ci sarebbe un vizio di forma

Mercoledì 10 ottobre il Giudice Sportivo di primo grado discuterà e prenderà la decisione sul reclamo da parte della società Trastevere Calcio contro l'esito della gara giocata a Castiadas e terminata 1-1 per la quale il club sarrabese avrebbe schierato un suo tesserato, il portiere classe 2000 Adam Idrissi, in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di una giornata presa nel corso dell’ultima giornata del campionato Berretti con la maglia dell'Olbia nella stagione scorsa 2017/18.

 

Il Trastevere si appella a quanto enuncia l'articolo 22 del Codice di Giustizia Sportiva, al comma 6, sulla "esecuzione delle sanzioni": «Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza». Idrissi ritorno al Cagliari dal prestito all'Olbia e poi passa al Castiadas e non potrebbe scontare la squalifica nella Juniores dei sarrabesi ma nella prima squadra.

 

Mercoledì scorso, le due società hanno ricevuto comunicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti secondo la quale entrambe le parti potevano far pervenire ulteriori memorie e documenti entro lunedì 8 ottobre. Il Castiadas punta tutto su quanto dice l'Art. 46 del CGS che disciplina i ricorsi avverso il regolare svolgimento della gara:

Comma 1. "I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38 (a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, ndr), al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono". Perciò, per la partita giocata di domenica si ha tempo fino alle 24 del lunedì. Il preannuncio ha la funzione di preavvisare la Lega o il Comitato dell’intenzione di procedere con il reclamo. A tal proposito, infatti, il preannuncio di reclamo da parte del Trastevere non fu riportato nel comunicato successivo all'esito della gara in questione (domenica 23 settembre) perché essendoci un turno infrasettimanale per il girone G (mercoledì 26 settembre) il lunedì stesso (il giorno 24) furono resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo. E solo nel successivo comunicato (del 27 settembre) si spiegò appunto che detto reclamo era pervenuto nei tempi previsti dal CGS (entro le 24 del lunedì) ma successivamente all’ora di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.23, soprassedendo ad ogni decisione in merito alla omologazione del risultato. 

Il Castiadas, però, punta tutto su un vizio di forma nella presentazione del reclamo in base a quanto previsto nel proseguo del comma 1 che spiega appunto che "la motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7 (oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o posta elettronica certificata, ndr). L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo". Secondo quanto afferma nella memoria difensiva, la società sarrabese non ha ricevuto da parte del Trastevere la copia del reclamo vero e proprio, con le relative motivazioni, che il club romano avrebbe dovuto spedire nelle forme previste dall'art 38 entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara: cioè con la partita giocata domenica 23 aveva tempo fino alla domenica successiva del 30 settembre. L'inosservanza delle formalità previste dal comma 1 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame. Tra l'altro, le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

Il mistero, a questo punto, verrà svelato dal Giudice Sportivo in quanto il reclamo va sempre inviato prima alla società controparte (raccomandata o con mezzo equipollente) e successivamente, insieme alla relativa attestazione d’invio, alla Lega o al Comitato Regionale. Perciò se così avrà agito il Trastevere otterrà la vittoria a tavolino, altrimenti il Castiadas si manterrà il punto conquistato sul campo. E, non avendo convocato il portiere Idrissi nella successiva gara contro il Budoni ha pure sanato la posizione di squalifica del proprio tesserato.

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2018/2019
Tags:
2ª giornata