Regolare la posizione di Sagitov: squalifica scontata in Bielorussia
Il Giudice Sportivo rigetta il ricorso dell'Ossese e omologa il successo dell'Iglesias
Il Giudice Sportivo rigetta il ricorso proposto dall'Ossese e omologa la gara col risultato conseguito sul campo di 0 a 1 a favore dell’Iglesias.
L'organo giudicante, dopo aver letto quanto inviato dalla ricorrente - la quale lamentava che nella gara del 28 settembre scorso avrebbe partecipato nelle file dell'Iglesias il calciatore Sagitov Artur in posizione irregolare, in quanto l'attaccante russo avrebbe dovuto ancora scontare una giornata di squalifica residuata dalla stagione sportiva 2023-24 quand'era in forza al Bosa - e dopo aver esaminato le controdeduzioni della società mineraria - concernenti il fatto che Sagitov, a seguito della risoluzione contrattuale col Bosa, si trasferiva all'FC Smorgon club affiliato alla Federazione della Bielorussa con l'indicazione, da parte della FIGC, della situazione disciplinare del calciatore russo gravato da una gara di squalifica - ha acquisito la documentazione necessaria fatta pervenire dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che ha provato quando sostenuto nella difesa dell'Iglesias.
Nel comunicato ufficiale si legge che «Alla luce di quanto disposto dall’art.21 del C.G.S. e dall’art. 12 del Regolamento FIFA, questo Giudice ha ritenuto di adottare un’ordinanza istruttoria al fine di acquisire dall’Ufficio Tesseramento della FIGC copia dei certificati di trasferimento internazionale (CTI) trasmessi alla Federazione Bielorussa e copia del CTI trasmesso dalla Federazione Bielorussa alla FIGC all’atto del rientro del calciatore presso la Federazione Italiana con tesseramento in favore dell’Iglesias Calcio.
Dalla documentazione acquisita, trasmessa a mezzo pec dall’Ufficio Tesseramento, si rileva che la FIGC all’atto dell’invio
del CTI alla Federazione Bielorussa esplicitava, come previsto dall’art.12 della “FIFA Regulations on the Status and
Transfer of Plyers”, che il calciatore Sagitov Artur (07.01.2000) fosse ancora gravato dalla sanzione di squalifica per una
gara effettiva, notificando pertanto ufficialmente la sua pendenza disciplinare, che la Federazione Bielorussa avrebbe
dovuto “prendere in carico”. Nel CTI di ingresso del calciatore presso la FIGC, a seguito del suo successivo rientro dalla
Federazione Bielorussa, quest’ultima comunicava l’assenza di pendenze disciplinari, come del resto chiaramente
evidenziato nel documento di accompagnamento trasmesso anche alla G.S. Iglesias Calcio e da quest’ultima allegato
alle controdeduzioni fatte pervenire a questo Giudice e notificate alla ricorrente.
Tale documento non si limita, peraltro, a certificare l’assenza di pendenze disciplinari, ma addirittura si addentra nello
specifico, certificando che la “sanzione disciplinare che era stata irrogata al calciatore dalla Federazione Italiana” ed
estesa alla ABFF (Federazione calcistica Bielorussa) fosse stata “completamente espiata nelle competizioni tenutesi
sotto l’egida della stessa ABFF” (“The Association Belarus Football Federation (ABFF) informs you that the player's Artur
SAGITOV (DOB: 07.01.2000, FIFA ID 16CWGE6) disciplinary sanction that has been imposed on a player by Italian Football
Association (FIGC) and enforced to ABFF during the transfer process (Transfer reference: 812227) was fully served in
competitions held under ABFF auspices. At the moment of ITC delivering (Transfer ID: 929203) mentioned player has no
any active disciplinary sanctions”).
Per i motivi sopra esposti, il ricorso è infondato e va respinto.
Dalle rilevanze di tutti gli atti ufficiali esaminati risulta oggettiva la circostanza per cui, in ottemperanza al disposto
dell’art. 12 FIFA, la sanzione di una giornata di squalifica a carico del calciatore Sagitov Artur (irrogata con C.U. n°80/2023
del C.R. Sardegna LND) sia stata estesa alle competizioni organizzate dalla Federazione di calcio Bielorussa e disputate
dalla formazione della FC Smorgon e che nelle stesse sia stata peraltro scontata, come certificato da documentazione
ufficiale trasmessa per competenza alla FIGC e in copia alla società G.S. Iglesias Calcio. Per tale motivo è indubitabile
che il calciatore Sagitov Artur, regolarmente tesserato per la A.S.D. G.S. Iglesias Calcio a far data dal 20.09.2024, abbia
regolarmente preso parte sia alla gara “Iglesias Calcio – Monastir 1983” del 22.09.2024, sia alla gara oggetto di ricorso
“Polisportiva Ossese – Iglesias Calcio” del 28.09.2024».