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Giudice Sportivo
Il match fu interrotto per una rissa sul 3-0 per i sarcidanesi

La Corte d’Appello accoglie il reclamo della Verde Isola: niente penalizzazione e la gara con l'Isili riparte dall'85'

Revoca della punizione della perdita della gara per tre a zero in favore dell'Isili, revoca dell'irrogazione di un punto di penalizzazione e prosecuzione della gara dal 40' del secondo tempo. 

Così ha deliberato la Corte Territoriale d’Appello dopo aver accolto il reclamo presentato dalla Verde Isola in merito alla decisione del Giudice Sportivo che aveva rigettato il ricorso del club carlofortino circa l'esito della gara del 16 novembre scorso sospesa sul risultato di 3-0 per l'Isili (8ª giornata del girone B di Prima) per effetto di una rissa tra i giocatori delle due panchine a seguito di un fallo di gioco subito da un giocatore della squadra sarcidanese. 

Secondo il giudice di secondo grado la gara in questione non è più ripresa non già per la mancata volontà dei calciatori della Verde Isola di portare a termine la gara, interpretata dal Giudice Sportivo come inequivocabile rinuncia alla competizione (da qui la perdita del match e il punti di penalizzazione), ma bensì derivata da un fatto tecnico, ossia che i giocatori carlofortini abbiano effettivamente ritenuto che con il triplice fischio dell'arbitro la partita fosse definitivamente sospesa.

 

DISPOSITIVO – udienza del 02.02.2026

La ASD Verde Isola ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che, in ordine al reclamo presentato dalla medesima, con la delibera sopra indicata (C.U. n° 82 del Comitato Regionale Sardegna LND del 15.01.2026) ha deciso di:

- rigettare il ricorso della Verde Isola per manifesta infondatezza;

- irrogare la punizione sportiva della perdita della gara per tre a zero in favore della società Isili;

- irrogare un punto di penalizzazione alla società Verde Isola come prima rinuncia ex art. 53 NOIF;

- condannare, a titolo di soccombenza di lite ex art. 55 CGS, la Verde Isola al pagamento di € 500,00 in favore della società Isili, attesa la manifesta infondatezza del ricorso;

- disporre l’incamero del contributo.

La società reclamante, nel proprio atto, sostiene che, nel caso concreto, il direttore di gara sia incorso in un sostanziale errore di valutazione, ritenendo ingiustificata la decisione della Verde Isola di non portare a termine la gara e, pertanto, integrando una falsa applicazione dell'art. 10 C.G.S. Ha chiesto, pertanto, "che la Corte Sportiva d’Appello adita, previa applicazione dell’art. 10 comma 5 CGS, Voglia accogliere il reclamo e conseguentemente annullare la decisione del Giudice sportivo territoriale emessa nel comunicato del 15 gennaio 2026 (in particolare, la sconfitta a tavolino ed il pagamento della
somma di €. 500,00 alla società Isili con restituzione del punto di penalizzazione all’ASD Verde Isola), affermando che la definitiva sospensione della gara fosse determinata non già da fatto tecnico bensì da circostanze eccezionali non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, e per l’effetto:

• disporre la prosecuzione della gara dal minuto 40 del secondo tempo regolamentare o la sua ripetizione;

• in via subordinata, disporre l’omologazione del risultato della gara in oggetto con esclusione delle sanzioni comminate alla società reclamante;

• in via di ulteriore subordine, si chiede che la Corte Sportiva d’Appello adìta Voglia accogliere le doglianze di cui sopra, applicando la riduzione della sanzione che ritenga di giustizia, tenuto conto degli accadimenti fattuali della vicenda".

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti e sentito la difesa della ricorrente, ritiene di condividere, seppure su un profilo parzialmente differente, le argomentazioni addotte nell'atto introduttivo, fondate su circostanze oggettive e ricavabili dagli atti del procedimento. In particolare, si concorda su quanto affermato dal Giudice Sportivo, secondo cui “qualora le indagini della Procura Federale non approdino, come è accaduto in questo caso, a certezza assoluta di tutti i fatti oggetto di investigazione, soccorra per forza di cose la prova privilegiata che codicisticamente è affidata al referto arbitrale (ex art. 61, 1°comma C.G.S.), che, nell’ispecie, è stato integralmente confermato dal direttore di gara anche innanzi alla Procura Federale (vd. ivi pagine 2/5 accertamenti della Procura Federale);”, principio costantemente seguito dalla giurisprudenza di questa Corte.

Proprio alla luce di tale argomento, tuttavia, si ritiene che non sussistano sufficienti motivi per confutare la veridicità della versione fornita dalla Società reclamante, sotto almeno due profili determinanti per la decisione del caso de quo. 

In primo luogo, è assolutamente verosimile, contrariamente a quanto ritenuto dal G.S. che la decisione di chiamare i Carabinieri sia stata assunta dall'arbitro in considerazione della situazione di pericolo per l'ordine pubblico venutasi a creare alla fine della partita.

Depone per tale interpretazione sia l'analisi integrale delle dichiarazioni dei testi, sia l'atteggiamento tenuto in quel momento dal direttore di gara che, dopo aver tentato di appurare se qualcuno dei dirigenti avesse chiamato le Forze dell'Ordine, a seguito della mancata risposta prendeva la decisione, quantomeno singolare, di abbandonare il terreno di gioco e recuperare lui stesso il proprio telefono cellulare (commettendo peraltro una grave irregolarità nella gestione della gara).

A nulla rileva, inoltre, la circostanza che la presenza dei quattro militari potesse, secondo quanto riferito dal direttore di gara e dai dirigenti dell'Isili, garantire il tranquillo proseguimento della gara, posto che si tratta di valutazione soggettiva, pacificamente non condivisa dalla Società reclamante. Oltre ciò, per stessa ammissione del Procuratore incaricato delle indagini, il direttore di gara forniva una versione non chiara sul secondo punto oggetto delle indagini, ossia “2. Quesito: Se al momento di riprendere il gioco, alcuni giocatori della Verde Isola si trovassero già negli spogliatoi per fare la doccia in quanto avevano inteso, per averlo detto l’arbitro, che la partita fosse stata definitivamente sospesa già dal triplice fischio
emesso dall’arbitro al 40° del secondo tempo”.

Come sostenuto nella relazione riassuntiva degli accertamenti, “Il direttore di gara invece non forniva una dichiarazione chiara ed esaustiva di tale situazione, rimanendo sul generico: 5. Audizione (...), arbitro dell’incontro D: Al momento della sua richiesta di riprendere il gioco ha visto se alcuni giocatori della società A.S.D. verde isola si trovassero già negli spogliatoi a fare la doccia perché ritenevano la gara chiusa? R: Non lo posso dire, alcuni giocatori comunque erano già nella zona spogliatoi.”.

A fronte di due versioni diametralmente opposte rese dai tesserati delle due squadre, la palese incertezza dell'arbitro sulla circostanza non permette di escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che i giocatori della Verde Isola, come da loro sostenuto, abbiano effettivamente ritenuto che con il triplice fischio la partita fosse definitivamente sospesa.

Tali circostanze legittimano, in applicazione dell'art. 10 comma V lett. d) del C.G.S., la totale riforma della decisione del Giudice Sportivo, con:

− la revoca della punizione sportiva della perdita della gara per tre a zero in favore della società Isili,

− la revoca dell'irrogazione di un punto di penalizzazione

− la revoca della condanna al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Società Isili,

− la prosecuzione della gara dal minuto 40 del secondo tempo regolamentare. 

Per questi motivi, la Corte Territoriale d’Appello,

DELIBERA:

-di accogliere il reclamo, disponendo la prosecuzione della gara dal minuto 40 del secondo tempo regolamentare, e la restituzione del contributo. 
 

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Stagione:
2025/2026
Tags:
8ª giornata