Decisione del giudice sportivo: respinto il reclamo della Frassati per la sfida contro l'Atletico Uri
gara del 18/12/2011 ATLETICO URI - FRASSATI
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo ritualmente presentato dalla società Pol. Frassati, nel quale si lamenta che, a seguito dell'espulsione del guardalinee di parte della società Frassati, avvenuta nei minuti finali della gara Atletico Uri/Frassati del 18/12/2011, nessuno ha sostituito il dirigente allontanato, tanto che la prosecuzione della gara sarebbe avvenuta in assenza di un guardalinee, chiedendo la ripetizione della gara per errore tecnico del direttore di gara;
-viste le controdeduzioni presentate dalla società U.S. Atletico Uri, dove si evidenzia che un altro tesserato della società Frassati avrebbe sostituito il guardalinee allontanato;
-visto il referto arbitrale ed il supplemento allegato, da dove emerge che il direttore di gara ha effettivamente sostituito il dirigente in funzione di guardalinee con un altro tesserato, e precisamente con il n°12 della Pol. Frassati Craboledda Giovanni;
-considerato che dagli atti ufficiali la tesi sostenuta nel reclamo presentato dalla società Frassati non trova riscontro, e che pertanto la gara in oggetto è stata regolarmente portata a termine,
DELIBERA di respingere il reclamo, di omologare la gara Atletico Uri - Frassati col risultato di 2-1 a favore dell'Atletico Uri e di addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.