Nuorese, inibito il presidente Pittorra: depositò il contratto di Rusani con cifre diverse da quelle pattuite
Inibizione per mesi 8 al presidente Gianni Pittorra e ammenda di 1.200 euro alla società Nuorese per responsabilità oggettiva. Così ha deciso il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna LND in merito alla violazione degli artt. 4, comma 1 (sull'osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva), e 32, comma 2 (sulle attività attinenti alla cessione di contratto svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe), del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 91, commi 1 e 2, e 92, comma 1, delle N.O.I.F. (relativi ai doveri delle società e dei tesserati).
Secondo quanto si legge dal Comunicato Ufficiale n.169 del 24 Giugno 2025, il presidente Pittorra ha depositato in data 1 settembre 2023 un contratto di collaborazione contenente condizioni economiche differenti rispetto a quanto concordato con l'allenatore Luca Rusani, così da determinare la sussistenza di due accordi economici di cui l’uno destinato alla mera registrazione nel portale federale, che riporta l’importo di 5.000 euro quale compenso per il tecnico, e l’altro non registrato al quale è stata data esecuzione nel periodo compreso tra l’1 settembre 2023 ed il 27 dicembre 2023 che riporta l’importo effettivamente pattuito tra le parti pari a 16.200 euro.
Il procedimento in esame ha avuto origine dal lodo del Collegio arbitrale LND – AIAC del 17 dicembre 2024, relativo alla vertenza n. 2324.66 tra Rusani e la Nuorese promossa dal primo, già tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2023/2024 ed esonerato il 27 dicembre 2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento in proprio favore della somma di 10.800 euro a titolo di compenso residuo ancora dovuto dalla Nuorese per tale stagione sportiva. In tale giudizio, il tecnico allegò e produsse a sostegno delle proprie pretese il contratto con un compenso complessivo annuo di 16.200 euro ed evidenziò di aver ricevuto soltanto tre rate da 1.800 euro ciascuna, per un totale di 5.400 euro, relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2023. La Nuorese, invece, produsse il contratto intercorrente con il tecnico depositato presso la FIGC dove il compenso totale annuo indicato era di 5.000 euro e domandò in via riconvenzionale la restituzione di 400 euro, sostenendo che essa fosse stata versata in eccesso rispetto a quanto complessivamente pattuito per un errore di calcolo.
Il Collegio arbitrale, ritenendo dovesse darsi rilevanza soltanto al contratto effettivamente depositato presso la FIGC rigettò la domanda del tecnico e accolse la domanda riconvenzionale della società e, tuttavia, trasmise gli atti alla Procura Federale per svolgere accertamenti e valutazioni di propria competenza in ordine all’esistenza di due accordi contrattuali tra la società e il tecnico per i medesimi importi.
Dall’istruttoria compiuta dalla Procura Federale, i cui esiti sono liberamente apprezzati dal Tribunale Federale Territoriale, emerge la fondatezza degli addebiti contestati alla luce dell'audizione del tecnico Rusani e del Direttore Sportivo della Nuorese che hanno confermato che l'accordo prevedeva un compenso di 16.200 euro per l'intera stagione 2023/2024. Tale versione dei fatti aveva trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal dirigente della Nuorese, Roberto Catte, il quale ha partecipato alle trattative per il tesseramento di Rusani il cui accordo prevedeva un compenso di 1.800 euro mensili per nove mesi, oltre a un premio di 1.800 euro per la eventuale promozione della squadra nel campionato di Eccellenza.
Sono state ritenute, invece, non credibili le dichiarazioni del presidente Gianni Pittorra e del consigliere Antonello Pittorra, i quali hanno affermato che, a fronte di una richiesta di compenso da parte del Rusani, durante le trattative, di 18.000 euro annui, poi lo stesso si sarebbe accordato per un compenso di appena 5.000 euro annui, accontentandosi di una generica promessa verbale di adeguare il compenso nel corso della stagione sportiva in caso di reperimento di nuovi fondi e che il contratto recante il compenso di 16.200 euro sarebbe stata solo una bozza inviata per errore e che il pagamento a Rusani della complessiva somma di 5.400 euro
(ossia 400 euro in più di quanto asseritamente pattuito) sarebbe stato il frutto di un errore contabile.
; con contestazione della recidiva ai sensi
dell’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nella corrente stagione sportiva,
già subito una sanzione per fatti della stessa natura con provvedimento del Tribunale Federale Territoriale
presso il Comitato Regionale Sardegna pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 122 del 12 marzo 2025,
confermato con rideterminazione delle sanzioni applicate con decisione della Corte Federale d’Appello n. 100
del 18 aprile 2025;