Salta al contenuto principale
Serie D

Nuorese, la Procura Federale squalifica 2 giornate Jeda per una vicenda relativa al tesseramento del giocatore con l'Aqui

Brutta e inattesa tegola in casa Nuorese che si è vista squalificare 2 giornate Jeda Neves dalla Procura Federale per una vicenda relativa al tesseramento dell'attaccante brasiliano con l'Aqui Calcio 1911 nella prima parte della stagione. Jeda salterà quindi la gara contro il Sora al Frogheri e quella di domenica prossima in casa dell'Astrea.

 

Nel dispositivo si legge che  Jedais Capucho Neves viene squalificato per 2 giornate "per aver interagito, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2014 con l'agente dei calciatori Sign. Fabrizio Mattina, per la promozione e lo sviluppo della trattativa per il proprio tesseramento con la società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., in violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione al disposto dell'art. 100 comma 3 N.O.I.F. e dell'art. 3 comma 1 del Regoamento Agenti Calciatori"

Per quanto riguarda il club piemontese le sanzioni sono "l'inibizione di gg 40 nei confronti del sign. Piergiulio PORAZZA, Presidente della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., di 2 mesi di inibizione del Sign. Valter CAMPARO, Direttore Sportivo della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.".

 

L'art. 1, comma 1, C.G.S dice che "Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva".

L'art. 100 comma 3 N.O.I.F. dice che "Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata". 

L'art. 3 comma 1 del Regoamento Agenti Calciatori dice che "L’Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23, in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell’ambito di una Federazione o da una Federazione a un’altra".

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Stagione:
2014/2015
Tags:
Sardegna
2 Ritorno
Girone G