Revocato lo 0-3, in campo con lo squalificato Foddai
Coppa Italia, vittoria a tavolino per l'Ilva contro l'Ossese
Dallo 0-3 sul campo al 3-0 a tavolino e l'Ilvamaddalena passa dalla quasi eliminazione in Coppa Italia a favorita per la conquista delle semifinali nei confronti dell'Ossese che, di contro, si vede punita dal Giudice Sportivo per aver schierato un giocatore squalificato - l'attaccante Giovanni Foddai (nella foto) - nel match di ieri pomeriggio dominato con tre reti già nei primi 45' di gioco. Un errore imperdonabile da parte del club sassarese in quanto il provvedimento sul classe 2002 era maturato nelle due gare degli ottavi di finale per via delle due ammonizione prese nel doppio confronto con il Li Punti del 29 agosto e 5 settembre. Foddai, tra l'altro, è stato inserito al 18' della ripresa (leggi qui), quando era già stato maturato il punteggio finale di 0-3 ed è stato anche ammonito.
La decisione del Giudice Sportivo:
letto il ricorso ritualmente presentato dalla A.S.D. Ilvamaddalena 1903 e gli atti ufficiali, rileva:
- che la Società reclamante lamenta che il calciatore Foddai Giovanni della Polisportiva Ossese ha partecipato con la Polisportiva Ossese alla gara in epigrafe (terminata sul punteggio di 0 a 3 per la Polisportiva Ossese), senza averne titolo in quanto squalificato;
- che la controparte non ha fatto pervenire memorie nei termini previsti;
- che, dall'esame degli atti ufficiali, risulta che il calciatore Foddai Giovanni, matricola n. 2.040.098, tesserato con la Polisportiva Ossese e inserito in distinta col numero 16 di maglia, ha effettivamente preso parte, dal 18º minuto del secondo tempo, alla gara Ilvamaddalena 1903-Polisportiva Ossese del 06.10.2021, come emerge dalle sostituzioni nonché dall'ammonizione a suo carico riportate nel rapporto arbitrale;
- che Foddai Giovanni non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe in quanto squalificato in Coppa Italia per una giornata di gara come da C.U. nº12 del 09.09.2021;
- che pertanto il reclamo della Società Ilvamaddalena 1903 è fondato e merita accoglimento.
Visto l'art. 10 commi 6/a e 7, DELIBERA:
- di sanzionare la Polisportiva Ossese con la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 a favore della A.S.D. Ilvamaddalena 1903;
- di inibire il dirigente accompagnatore della polisportiva Ossese Ibba Antonello fino al 14.10.2021.