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Ecco le direttive amministrative che le società dilettantistiche sono tenute a rispettare per ottenere il regime di agevolazione fiscale
Adempimenti si, ma anche tante agevolazioni

Ecco le direttive amministrative che le società dilettantistiche sono tenute a rispettare per ottenere il regime di agevolazione fiscale

Si è svolto, lunedi 26 settembre al Ceasar Hotel di Cagliari, l'incontro tra i massimi dirigenti dell'Agenzia dell'entrate e i dirigenti delle squadre dilettantistiche sarde. Il dibattito ha fatto luce sulle problematiche amministrative e fiscali nel cui selciato son tenuti ad allinearsi i presidenti delle società affiliate al CONI. La materia vasta da illustrare, le tematiche tecniche, con le quali, quotidianamente chi gestisce i conti dei sodalizi sportivi deve confrontarsi, grazie alla spiegazione fluida del dirigenti del Agenzia, ha comunque permesso un confronto preciso. Attraverso tecnicismi, avvolte forse un po' troppo complessi, è emersa la imprescindibile esigenza di regolamentare questo tipo di gestione contabile. Per bypassare queste difficoltà ci sarà da lavorare.  Spesso le società, non son dotate dell'economie per garantirsi consulenti o commercialisti. Ma comunque, per venir loro incontro, il responsabile fiscale della Lega Nazionale Dilettanti dottor Edmondo Caira, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Sardegna nonchè l’intero Consiglio Direttivo hanno così potuto mettere a disposizione di tutte le Società un documento di supporto. Sperando che i passi segnati nello scritto possano guidare le dirigenze verso una facile gestione del loro apparato contabile. Nel protocollo posto a disposizione dal Direttore e dal suo staff, vengono ricapitolati i punti salienti che le società dilettantistiche sono tenute a rispettare per ottenere il regime di agevolazione fiscale secondo quanto contenuto nella legge n° 398/91. La partecipazione dei Presidenti e dei responsabili amministrativi delle società Sarde appartenenti ai campionati nazionali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, di Serie “D”, di Eccellenza, Promozione, 1/2/3°Categoria e Serie C1 di Calcio a Cinque invitati all’incontro, non ha però registrato un grandissimo afflusso. La redazione di Diariosportivo con l'appoggio del comitato regionale sardo si augura che il resoconto di seguito pubblicato, risulti di forte supporto. Antonello Lai

 

 

 

Adempimenti ed agevolazioni per le società ed associazioni sportive dilettantistiche

Forma giuridica

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione o ragione sociale la finalità sportiva dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

1 - Associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 e ss. c.c.)

2 - Associazione sportiva con personalità giuridica (D.P.R. n. 361/2000)

3 - Società sportiva di capitali o cooperativa senza fine di lucro

Gli adempimenti

Per ottenere lo status di associazione o società sportiva dilettantistica ed usufruire delle agevolazioni fiscali è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI

Lo si fa mediante:

1 - Registrazione atto costitutivo e statuto. Lo statuto deve essere redatto per atto scritto in una delle seguenti forme:

a - Atto pubblico (obbligatorio per società e cooperative senza scopo di lucro)

b - Scrittura privata autenticata

c - Scrittura privata registrata

Cosa deve indicare:

a - La denominazione o ragione sociale

b - La sede legale

c - I dati dei soci fondatori

Clausole obbligatorie per poter usufruire delle agevolazioni fiscali:

a - Denominazione

b - Oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (compresa didattica)

c  - Attribuzione rappresentanza legale

d - Assenza di fini di lucro e divieto distribuzione utili

e - Ordinamento interno a base democratica (uguaglianza diritti, elettività cariche)

f - Obbligo redazione annuale rendiconti economico-finanziari e modalità approvazione

g - Modalità scioglimento associazione

h - Obbligo devoluzione patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento

i - Intrasmissibilità quote

 

Comunicazione di inizio attività e richiesta di attribuzione partita IVA o C.F.  Il regime fiscale agevolato Legge 16 dicembre 1991 n. 398

Presupposti soggettivi:

a -Assenza del fine di lucro

b -Svolgimento di attività sportiva dilettantistica, compresa l’eventuale attività didattica

c -Affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva

Presupposti oggettivi per l’opzione:

Nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento non devono essere stati conseguiti proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali superiori a€ 250.000

Esercizio dell’opzione:

- Comunicazione alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende fruire del regime agevolato

- Comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA o allegato alla dichiarazione dei redditi

Le agevolazioni prevedono:

a - determinazione forfetaria reddito imponibile

b - sistema forfetario di determinazione dell’IVA a debito

c - esonero obblighi tenuta scritture contabili e redazione inventario e bilancio

Le agevolazioni ai fini IRES:

a - Determinazione forfetaria reddito imponibile applicando ai proventi di natura commerciale (compresi spettacoli sportivi, sponsorizzazioni, diritti radio e TV) un coefficiente di redditività del 3%, cui si aggiungono le plusvalenze patrimoniali

b - Indennità formazione e addestramento non imponibili

 

 

Sponsorizzazioni

La sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive (sinallagmatico) tra sponsor e soggetto sponsorizzato, consistente in una somma erogata da una impresa per il finanziamento di una manifestazione, durante la quale il soggetto sponsorizzato si impegna a pubblicizzare il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o i prodotti dello sponsor.

Si ha mera pubblicità se l’attività promozionale è rispetto all’evento stesso in rapporto di semplice occasionalità (cartelli ai margini del campo sportivo), mentre si ha sponsorizzazione se fra l’attività promozionale e l’evento si verifica una vera e propria connessione.

 

Obblighi contabili e adempimenti semplificati:

a - Istituzione registro ai fini IVA previsto dal DM 11 febbraio 1997, con annotazione mensile dei corrispettivi e proventi commerciali

b - Conservazione e numerazione fatture emesse e di acquisto

c - Versamento trimestrale IVA

d - Tenuta libro soci e libro verbali assemblee

e - Presentazione Mod. Unico ENC e Mod. 770

f - Tracciabilità dei pagamenti sopra i 516,46 euro

 

I benefici per enti di tipo associativo

- Articolo 143 del TUIR

Reddito complessivo formato da redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Non concorrono :

a - Prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e per corrispettivi che non eccedono i costi diretti

b - I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (per le ASD di applica art. 25 L. 133/1999)

c - I contributi corrisposti da PA per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali

- Il regime forfetario per gli ENC

Gli ENC ammessi alla contabilità semplificata possono optare in dichiarazione per la determinazione forfetaria del reddito, applicando ai ricavi commerciali determinate percentuali di redditività ed aggiungendo:

a - Plusvalenze patrimoniali (art. 86)

b - Sopravvenienze (art. 88)

c - Dividendi ed interessi (art. 89)

d - Proventi immobiliari (art. 90)

 

 

 

 

Articolo 25 Legge 133/1999

Per un numero di eventi non superiore a 2 all’anno e per un importo fino a € 51.645,69 , non concorrono alla formazione del reddito delle ASD che si avvalgono della L. 398/1991:

I proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse alle attività istituzionali (es. vendita materiali e gadgets, sponsorizzazioni, cene e lotterie)

I proventi realizzati mediante raccolte pubbliche effettuate con carattere di occasionalità e saltuarietà

 

Articolo 148 del TUIR

Non si considera attività commerciale l’attività svolta nei confronti di associati e partecipanti in conformità alle finalità istituzionali. Le somme versate a titolo di quote o contributi non concorrono a formare il reddito imponibile.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche non concorrono anche i corrispettivi specifici se per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Sono sempre considerate commerciali:

- Cessioni di beni nuovi

- Somministrazioni pasti

- Erogazioni acqua, luce e gas

- Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito

- Servizi portuali ed aeroportuali

- Gestione spacci e mense

- Organizzazione viaggi turistici

- Gestione di fiere ed esposizioni

- Pubblicità commerciali

- Telecomunicazioni e radiodiffusioni

La circolare n. 124 del 12 maggio 1998 ha chiarito che:

“l’espressa previsione di non commercialità …. nei confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale, conferma per tutti gli altri enti di tipo associativo l’orientamento già espresso in sede amministrativa (Ris. N. 217/E del 17 luglio 1995), in base al quale è stato affermato il carattere commerciale dell’attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi, anche se svolta nei confronti dei propri associati”.

Sentenze Cass. nn. 2403/2000, 19009/2005, 19840/2005, 19843/2005, 606/2006, 15191/2006, 25463/2008)

Articolo 90 Legge 289/2002

“8.Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche ….. costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 74 (ora 108), comma 2 del TUIR”.

Agevolazione 5 per mille

Possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni

avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni

avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

 

 

 

 

 

 

 

I compensi pagati dalle associazioni

Articolo 67, comma 1, lett. m) del TUIR

Sono redditi diversi:

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi ….. erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

Per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (D.L. n. 207/2008)

Articolo 69 del TUIR

2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

 

 

 

 

 

 

Obblighi dichiarativi e di comunicazione

a - Modello UNICO ENC per ASD che hanno svolto attività commerciale

b -  770 per ASD che abbiano corrisposto:

c - Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa

d - Premi e compensi per l’esercizio diretto dell’attività sportiva

e - Compensi per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale

f - Compensi agli amministratori

g - Retribuzioni ai dipendenti

 

Obblighi dichiarativi e di comunicazione

Obbligo di trasmissione del Modello EAS per fruire del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR ed all’art. 4 del DPR n. 633/72

Non sono tenuti gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale

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Argomenti:
Stagione:
2011/2012
Tags:
Sardegna