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Antonio Lai, centrocampista
Corsa primo posto e salvezza può essere ribaltata

La Corte Federale d'Appello interviene su Villacidrese-Tharros: nuovo esame di merito della Corte Sportiva D’Appello Territoriale sulla gara finita 4-0

La classifica del girone B di Prima categoria potrebbe essere ancora riscritta e cambiare enormemente gli scenari sia per la vittoria del campionato che nella composizione dei playoff e playout che si determineranno domani con l'ultima giornata. Tutto ruota attorno alla gara Villacidrese-Tharros dello scorso 26 gennaio, terminata sul campo 4-0 a favore dei mediocampidanesi e poi, su ricorso presentato dal club oristanese, trasformata in 0-3 lo scorso 4 aprile dalla delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale. Il 10 maggio, però, la Corte Federale d'Appello terza sezione ha accolto il ricorso proposto dalla Villacidrese rimettendo nuovamente gli atti alla Corte Sportiva D’Appello Territoriale per il nuovo esame di merito.

L'infinito balletto di delibere tra i Giudici sportivi di primo e secondo grado ha provocato, in questi mesi, un cambiamento nella classifica del girone B che ora vede la Villacidrese al secondo posto con 70 punti ad una lunghezza di distanza dalla capolista Freccia Parte Montis mentre la Tharros risulta al 15° posto con 36 punti in lotta per la salvezza con Oristanese (37) e Gergei (38). Se la Villacidrese riottenesse i tre punti conquistati sul campo sarebbe prima a quota 73 e battendo domani la Libertas Barumini farebbe ritorno in Promozione mentre la Tharros, senza i tre punti, scenderebbe a quota 33 senza possibilità di aspirare alla salvezza diretta ma con la certezza di disputare i playout in casa o dell'Oristanese o del Gergei. Il nuovo pronunciamento della Corte Sportiva D’Appello Territoriale porterà a ridelineare la classifica finale del girone B che dovrà stabilire la promossa in Promozione, quella che andrà a disputare i playoff e la gara di playout. Considerando che sia la Villacidrese che la Tharros potranno poi rivolgersi ancora alla Corte Federale d'Appello si rischia di dover rivedere a giugno promozioni e retrocessioni nel girone B.

 

I FATTI. La Tharros, forte del contenuto di cui al c.u. n° 60 del 29.6.2018 per cui nel campionato di Prima categoria le squadre partecipanti devono far giocare, dall’inizio e per l’intera durata della gara, un giovane fuori quota nato dall'1 gennaio 2000 [salve le ipotesi che il giovane sia stato espulso o si sia infortunato allorché siano già esaurite tutte le sostituzioni a disposizione] e la cui violazione comporta la punizione sportiva della perdita della gara, lamentava la “irregolarità” compiuta dalla Villacidrese che avrebbe iniziato il secondo tempo della gara del 26 gennaio scorso in dieci uomini, senza cioè schierare il giovane, nella fattispecie Muscas Pietro, che sarebbe rimasto negli spogliatoi dalla fine della prima frazione di gioco in poi (in buona sostanza non sarebbe rientrato in campo all’inizio del secondo tempo), per essere poi sostituito “solo” al 2' del secondo tempo con un altro giovane fuori quota (Caddai Michele). La Villacidrese si è sempre opposta, chiedendo di omologare il risultato di 4-0 conseguito sul campo, negando nelle sue controdeduzioni che il suddetto calciatore fosse rimasto negli spogliatoi al termine del riposo, ma affermando che invece, subito dopo avere iniziato il secondo tempo, Muscas Pietro era costretto ad uscire dal campo per infortunio e rimaneva all'esterno del terreno di gioco il tempo sufficiente per permettere al fisioterapista di accertare le sue condizioni fisiche, dopodiché veniva regolarmente sostituito con Caddai Michele, altro calciatore «giovane». 

 

LE SENTENZE. Il Giudice Sportivo aveva omologato Villacidrese-Tharros col risultato di 4-0, nel C.U. n° 35 del 14.02.2019, dichiarando inammissibile il reclamo considerando lo stesso privo di conclusioni specifiche e aveva rimesso gli atti alla Procura Federale perché si accertasse se il giocatore fuori quota ("giovane") Muscas Pietro della Villacidrese avesse giocato la partita anche all’inizio del secondo tempo, ma si sia subito infortunato, come asserisce la stessa Villacidrese nelle controdeduzioni al reclamo della Tharros, ovvero, come scrive l’arbitro negli atti ufficiali di gara, lo stesso giocatore non abbia mai fatto rientro in campo dopo l’intervallo fra il primo ed il secondo tempo. 

La Tharros fece poi ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Corte Sportiva D’Appello Territoriale che, nel C.U. n° 38 del 07.03.2019, aveva annullato la decisione di inammissibilità e rinviava gli atti nuovamente al Giudice Sportivo per l’esame del merito, il quale interveniva nuovamente nel C.U. n° 40 del 14.03.2019 rigettando nel merito il reclamo presentato dalla società Tharros e lasciava invariato il risultato di Villacidrese-Tharros 4-0 perché ha ritenuto che, se è vero che per “partecipazione” di un giocatore fuori quota [nell’ispecie un giovane] a tutta la durata della gara, laddove sia prevista come imprescindibile, si deve intendere nel senso letterale delle parole usate e, quindi, che una squadra non possa giocare senza tale giovane, che deve restare sempre in campo per l’intera partita, è altrettanto vero che "si deve interpretare cum grano salis che lo stesso giocatore deve considerarsi a tutti gli effetti ancora in campo quando per infortunio, sia [o sia stato portato] fuori dal terreno di gioco perché sia valutata al meglio clinicamente la portata dell’infortunio subito e/o gli siano prestate le cure del caso, e fino a quando non sia deciso o che non sia in grado di riprendere a giocare e debba essere sostituito, o che sia in grado di riprendere a giocare nel qual caso farebbe rientro in campo. Sennò, si potrebbe arrivare all’assurdo o di obbligare all’immediata sostituzione del giocatore fuori quota appena appena infortunato, ma in grado di riprendere il gioco dopo i primi soccorsi; o di richiedere all’arbitro, a quel punto legittimamente [visto che si rischierebbe di perdere la partita], la temporanea sospensione della gara in attesa del responso dei sanitari della squadra del giocatore infortunato circa la possibilità che questi possa o non possa riprendere a giocare; o, peggio ancora, di costringere il giocatore infortunato, magari gravemente, a stare in campo pur di osservare la norma de qua per non rischiare una sconfitta “a tavolino”

La Tharros, però, aveva promosso un nuovo ricorso presso Corte Sportiva D’Appello Territoriale che, nel C.U. n° 44 del 4.4.2019, aveva nuovamente riformato la decisione del Giudice Sportivo, disponendo, a carico della Villacidrese, la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 ribadendo che "la norma contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 60/2018 specifica che nelle gare del Campionato di I Categoria è fatto obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare almeno un calciatore «giovane» nato dal 1° gennaio 2000 in poi, eccettuati i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, gli eventuali casi di infortunio dei calciatori «giovani»; e stabilisce inoltre che l'inosservanza delle predette disposizioni deve essere punita con la sanzione della perdita della gara". 

La Villacidrese ha così proposto ricorso per "revocazione" alla Corte Federale D’Appello eccependo la violazione del diritto di difesa in quanto, contrariamente a quanto accaduto nelle fasi e nei gradi precedenti, il reclamo proposto alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale non le era stato notificato e/o comunicato, risultando effettuato con raccomandata spedita ad indirizzo diverso da quello emergente dalle risultanze ufficiali ed utilizzato dalla Tharros nelle precedenti fasi e gradi. In tal modo non era stato permesso alla società Villacidrese di difendersi come accaduto nei due precedenti gradi di giudizio.

 

Questa la sentenza della Corte Federale D’Appello III sezione presieduta da Pierluigi Ronzani e pubblicata a Roma il 17 maggio 2019:

Con decisione pubblicata su Com. Uff. n. 44 del 4.4.2019, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna accoglieva il ricorso della S.P.D. Tharros relativo alla gara Villacidrese/Tharros del Campionato Regionale Prima Categoria girone B, infliggendo alla Villacidrese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Va precisato che tale statuizione veniva resa dopo che in altre occasioni il Giudice Sportivo prima, e la detta Corte poi, avevano disatteso la pretesa della soc. Tharros dichiarandola inammissibile ovvero rigettandola nel merito.
A proposito di quest’ultimo, è opportuno soggiungere che il reclamo avanzato dalla Tharros era relativo all’asserita mancata presenza in campo nel secondo tempo della ricordata gara di un
calciatore fuori quota, cioè nato a far tempo dal 1.1.2000. Avverso la precisata pronuncia della Corte Territoriale propone ricorso per revocazione la soc. Villacidrese Calcio, eccependo violazione del diritto di difesa in quanto, contrariamente all’accaduto nelle fasi e nei gradi precedenti, il reclamo proposto alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale non le era stato notificato e/o comunicato, risultando effettuato con raccomandata spedita ad indirizzo diverso da quello emergente dalle risultanze ufficiali ed utilizzato dalla ricorrente Tharros nei ricordati precedenti fasi e gradi: tale circostanza era accertata dall’odierna reclamante dopo la conclusione del procedimento d’appello conclusosi con l’impugnata statuizione.

Si è costituita nel come sopra instaurato giudizio la resistente soc. Tharros, evidenziando che l’indirizzo di via Di Vittorio n. 101, ove il reclamo era stato inviato, costituisce la sede legale della Villacidrese Calcio S.r.l. e che le memorie depositate da quest’ultima nelle precedenti fasi giudiziali erano redatte su carta intestata nella quale era espressamente dichiarata la ricordata sede di via Di Vittorio n. 101.

L’impugnazione veniva trattata nella seduta dell’intestata Corte del 10.5.2019 nella quale comparivano il Presidente del sodalizio, sig. Matteo Marrocu e l’avv. Filippo Parisi che illustrava il
reclamo chiedendone l’accoglimento. A parere del Collegio il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta dagli atti del procedimento, e più esattamente dalla pagina personale registrata presso la L.N.D., che la sede della S.S. Villacidrese Calcio s.r.l. ai fini federali è sita in Villacidro, località Is Begas.
A tale indirizzo, pertanto, andava comunicato e/o notificato ogni atto giudiziale come in effetti è avvenuto per tutti i precedenti procedimenti, eccezion fatta per l’atto introduttivo del giudizio
conclusosi con l’impugnata decisione, inviato all’indirizzo di via Di Vittorio n. 101, dove nessuno riceveva la relativa raccomandata che, di conseguenza, veniva restituita al mittente, determinando la contumacia dell’intimata.

La resistente soc. Tharros, come innanzi ricordato, eccepisce che il reclamo di cui si discute da essa proposto alla Corte Federale Territoriale era stato inviato presso la sede sociale della
Villacidrese per come individuata anche nella carta intestata della medesima società, ma tale risultanza appare irrilevante dal momento che gli atti del procedimento sportivo andavano indirizzati presso la sede federalmente risultante, non in diversa località ancorché avente sua specifica giustificazione.

La dedotta situazione fattuale, ripetesi emergente dagli atti, non lascia dubbi sulla mancata evocazione in giudizio della società nel procedimento oggi impugnato per revocazione, realizzando ipotesi riconducibile sotto la previsione dell’art. 39, lett. c), dal momento che “per fatto altrui” la Villacidrese Calcio non ha potuto partecipare e contraddire nel procedimento intentato nei suoi confronti: conseguentemente il ricorso va ritenuto ammissibile ed accolto con restituzione degli atti al giudice a quo il quale vorrà tener conto di quanto pronunciato con la presente decisione.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società SS Villacidrese Calcio Srl di Villacidro (CA), rimette gli atti alla Corte Sportiva D’Appello Territoriale per il nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2018/2019
Tags:
34ª giornata