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Nicola Sogus, Muravera, Rocco Giannone, Albalonga
Il Giudice Sportivo: "Il 3-0 è un risultato valido ai fini della classifica"

Ricorsi respinti per Arzachena, San Teodoro e Muravera, i giocatori di Ostia e Albalonga avevano scontato la squalifica nella gara col Foligno

Nessuno scossone sulla classifica del girone G di serie D. Il Giudice Sportivo ha, infatti, respinto i reclami presentati da Arzachena, San Teodoro e Muravera relativamente alle gare Ostiamare-Arzachena e San Teodoro-Albalonga del 19 febbraio scorso, e Albalonga-Muravera del 26 febbraio.  

Secondo i tre club sardi, entrambe le squadre laziali avevano schierato dei tesserati - il difensore Panini e il regista Giannone per l'Albalonga e il difensore Piroli per l'Ostiamare - ancora in regime di squalifica non ritenendo che gli stessi giocatori avessero scontato il proprio turno di stop [Danilo Piroli doveva scontare l'ultima delle tre giornate di squalifica, Manuel Panini e Rocco Giannone (nella foto contro il Muravera) solo una] quando in programma c'era la gara col Foligno annullata dalla Lega Nazionale Dilettanti poi tramutata il mercoledì successivo dal Giudice Sportivo in un 3-0 a favore del club lidense e albanense in quanto la partita non si poteva disputare per colpa del club umbro (interdittiva antimafia e l'impossibilità di utilizzare lo stadio Blasone). 

Nel reclamo presentato da Arzachena, San Teodoro e Muravera (leggi l'articolo) i giocatori squalificati non avrebbero scontato la giornata di stop quand'era programmata la sfida contro il Foligno in base a quanto dispone l'art 22 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva all'ultimo capoverso secondo il quale "nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo". Il Giudice Sportivo ha rigettato i reclami confermando «come emerga con assoluto nitore che l'interpretazione letterale e sistematica della norma summenzionata, ed in particolare l'inciso "annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva", sia da riferire ad un annullamento deliberato con decisione definitiva dai competenti organi giurisdizionali». Ed avendo nelle tre gare in esame comminato alla società Foligno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla penalizzazione di tre punti in classifica oltre alle ammende per le rinunce ai sensi dell'art 17 C.G.S. e 53 NOIF, il Giudice Sportivo aggiunge che «la gara ha "conseguito un risultato valido ai fini della classifica", che non è stato in alcun modo annullato da successive decisioni e che le sanzioni a carico dei tesserati "si considerano scontate a tutti gli effetti"». 

Le società sarde reclamanti facevano riferimento ai comunicati del Dipartimento Interregionale che annullavano di volta in volta le gare contro il Foligno. Il Giudice Sportivo ha perciò spiegato che si tratta di «un comunicato che non contiene alcuna delibera di Codesto o altri Organi di Giustizia Sportiva, essendo esclusivamente riferibile al Dipartimento Interregionale che - dopo aver decretato con proprio provvedimento del 27.01.2017 che la società ASD Città di Foligno doveva considerarsi ad ogni effetto rinunciataria per tutte le rimanenti gare del campionato - ha con esso disposto l'annullamento della gara in epigrafe»; e rilevato che «non può ignorarsi come l'utilizzo ad opera del Dipartimento Interregionale, dell'espressione "annullamento", per quanto inserita in comunicati ufficiali non riconducibili ad organi di giustizia sportiva ma strumentali ad esigenze organizzative legate allo svolgimento delle gare, possa aver ingenerato nei soggetti destinatari dubbi sulla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 22 CGS».

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2016/2017