Sardegna, nuova ordinanza di Solinas: le misure fino al 6 aprile
Dopo due settimane in zona bianca non cambia nulla in Sardegna in termine di riaperture. Il presidente della Regione Christian Solinas ha adottato la nuova ordinanza che sarà in vigore per le prossime tre settimane (fino al 6 aprile) in sostituzione della n.4 firmata il 28 febbraio e che scadeva oggi 15 marzo.
Nei 7 articoli dell'ordinanza n.8 restano confermate le principali novità introdotte ad inizio marzo e che riguardano gli orari di aperture dei ristoranti, fino alle ore 23, e dei bar, pub, caffetterie e assimilabili, fino alle ore 21, con il coprifuoco in Sardegna che scatterà alle 23.30 e durerà fino alle ore 5 del giorno successivo. Non cambiano gli obblighi di indossare la mascherina 24 ore su 24, il divieto di qualsiasi forma di assembramento negli spazi antistanti gli istituti scolastici, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali dovrà comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Restano chiuse le palestre, piscine e scuole di danza così come nel weekend non riaprono i centri commerciali, i musei e i luoghi della cultura. Nessuna novità nemmeno per gli sport di contatto (e il calcetto amatoriale) sebbene la Lnd abbia già dichiarata finita la stagione per i campionati di calcio regionale tranne l'Eccellenza che riprenderà per decisione della Figc e con il passaggio a competizione di interesse nazionale. Non vengono riaperti nemmeno gli stadi per la presenza, neanche in numero ridotto, degli spettatori in presenza.
Il testo dell'ordinanza n.8 del 15 marzo firmata da Christian Solinas
► Art.1) Fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l'esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, è consentita sull’intero territorio regionale – fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale – la riapertura delle seguenti attività:
a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00;
b) Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00;
In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna – potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività:
- palestre, scuole di danza (senza contatto);
- centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;
- musei e luoghi della cultura nelle giornate di sabato e domenica.
► Art.2) Salvo provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle Autorità Sanitarie locali sul territorio di competenza, è fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del successivo (coprifuoco).
► Art.3) È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità. È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
► Art.4) Salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, alla Regione Sardegna – pur collocata dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 febbraio 2021 e successivamente confermata in zona “bianca” – continuano ad applicarsi le misure di cui al Capo III del DPCM 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del
contagio che si applicano in Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, fatta eccezione per la disciplina specifica.
► Art.5) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati;
► Art.6) Le attività disposte dalla presente Ordinanza saranno avviate a far data dal 16 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.
► Art.7) In ossequio al principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, è richiesto ai competenti uffici territoriali del Governo di voler disporre ogni consentito rafforzamento della presenza e dei controlli delle forze dell’ordine presenti sul territorio regionale per garantire la massima vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza ed alle ulteriori norme vigenti in materia per il contenimento della diffusione epidemiologica del virus. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art.2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020, n. 74).
La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Provincie del territorio
regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, ed agli altri soggetti interessati. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.