Il Giudice Sportivo dopo la rissa nel playout col Li Punti
Guspini, arriva la maxi stangata: 22 giornate di squalifca tra i giocatori Festa, Caddia, Fadda e il tecnico Piras
Oltre al duro verdetto sul campo, con la retrocessione in Promozione in seguito alla sconfitta contro il Li Punti nella doppia sfida dei playout, per il Guspini arrivano anche i pesanti strali delle decisioni del Giudice Sportivo che, letti il referto di gara con i relativi supplementi, i rapporti degli assistenti arbitrali e il rapporto del Commissario di Campo designato per l'incontro, commina un totale di 22 giornate di squalifica sufìddivise tra i calciatori Umberto Festa (8), Michele Caddia (7), Michele Fadda (1) e il tecnico Piras Marco (6), sanzionando inoltre la società del Guspini con l'obbligo della disputa di una gara a porte chiuse più un'ammenda di 500 euro.
Nel comunicato ufficiale si legge che:
- al 29' del secondo tempo, dopo la fuoriuscita del pallone nei pressi della linea mediana, sul lato panchine, si accendeva una disputa tra calciatori delle due squadre su chi dovesse effettuare la rimessa in gioco. In tale circostanza, il n. 2 del Li Punti Carabajal Baldovin Ignacio Fabian cadeva a terra e gli si avvicinavano numerosi calciatori di entrambe le squadre, tra cui il n.18 del Guspini Calcio Festa Umberto che gli sferrava un calcio attingendolo al capo con i tacchetti dello scarpino, mentre l'avversario si trovava ancora a terra dolorante;
- l'arbitro chiedeva pertanto l'intervento dei sanitari e provvedeva a notificare l'espulsione al n.18 Festa Umberto (Guspini Calcio), il quale subito dopo insultava e tentava di raggiungere l'allenatore della squadra avversaria, che si trovava nella sua area tecnica, senza tuttavia riuscirvi poiché bloccato fisicamente dal n.3 del Li Punti Ruiu Stefano, col quale si strattonava vicendevolmente e da cui subiva delle spinte; il Festa reagiva quindi nei confronti dell'avversario colpendolo con due violenti pugni al volto;
- in conseguenza di quanto sopra descritto, tutti i calciatori che erano inizialmente accorsi in prossimità del n.2 del Li Punti, si spostavano in direzione del Festa e del Ruiu, creando una mischia generale, nella quale venivano individuati: il n. 9 del Guspini Fadda Michele che spintonava alcuni avversari per poi allontanarsi dal capannello creatosi; il n. 14 del Guspini Caddia Michele Salvatore che colpiva al volto Ruiu Stefano (Li Punti); il n. 15 del Li Punti Lorenzoni Principe che colpiva con un pugno al volto Festa Umberto (Guspini), mentre lo stesso era trattenuto da un proprio compagno di squadra;
- a questo punto diversi calciatori del Guspini, in particolare i già citati Festa Umberto e Caddia Michele, si lanciavano all'inseguimento del Lorenzoni, che per sfuggire agli stessi correva all'esterno del campo di gioco, dove veniva raggiunto in prossimità della pista di atletica dal Caddia, il quale lo colpiva una prima volta con un pugno alla schiena facendolo cadere rovinosamente, quindi con altri due pugni e un calcio al volto, mentre si trovava ancora a terra, senza tuttavia cagionare, all'evidenza degli atti ufficiali, danni fisici visibili;
- i tesserati di entrambe le società riuscivano infine a bloccare il Festa e il Caddia e, parzialmente, a normalizzare la situazione, consentendo all'arbitro di notificare l'espulsione anche a carico dei calciatori Ruiu Stefano (Li Punti), Lorenzoni Principe (Li Punti), Caddia Michele Salvatore (Guspini), Fadda Michele (Guspini) e a far riprendere il gioco dopo che lo stesso era stato sospeso per ben dieci minuti;
Dagli atti ufficiali si evince indubitabilmente che il contesto in cui si sono verificati i fatti sopra descritti era, fin da prima dell'inizio della gara, caratterizzato da un clima di tensione, in particolare si rileva che:
- la tifoseria del Guspini Calcio esponeva per tutta la durata della gara uno striscione recante scritta gravemente insultante la Città della squadra ospitata e nei confronti della stessa intonava cori di ostilità e disprezzo, caratterizzati anche da espressioni triviali e offensive; inoltre il pubblico di casa lanciava in diverse occasioni fumogeni e altri oggetti all'interno del recinto di gioco, costringendo a più riprese il direttore di gara a tardarne la ripresa per permetterne la rimozione; in particolare, in concomitanza con la rissa precedentemente descritta, venivano lanciate sul terreno di gioco numerose lattine di birra, alcune delle quali cadevano in prossimità dell'Assistente Arbitrale n.1;
- concorreva all'instaurarsi di tali condizioni la condotta dell'allenatore del Guspini Piras Marco, non presente in distinta poiché squalificato per due gare effettive (vedasi C.U. nº 152) e che malgrado ciò già prima dell'inizio della gara accedeva indebitamente all'interno del recinto di gioco, creando una situazione di tensione, nonostante l'ordine impartitogli dal Commissario di campo di abbandonare il terreno di gioco; lo stesso Piras si introduceva e sostava all'interno del campo di gioco in occasione della rissa creatasi nel corso del secondo tempo; infine, al termine dell'incontro faceva ancora una volta indebito ingresso sul terreno di gioco e in tale circostanza proferiva all'indirizzo della terna arbitrale insulti ed espressioni offensive, oltraggiose e lesive dell'onorabilità della categoria; inoltre, secondo quanto rilevato dal Commissario di campo, il Piras durante il corso della gara contribuiva ad esacerbare gli animi esternando considerazioni denigratorie e offensive nei confronti degli organismi federali;
- le forze dell'ordine già presenti all'impianto, erano indotte, a seguito della rissa creatasi, a posizionarsi all'interno del recinto di gioco e in prossimità degli spogliatoi, quindi a trattenere in via cautelativa la terna arbitrale dopo il termine della gara, per poi scortarla in sicurezza all'esterno del Comune di Guspini, insieme ai mezzi che traportavano la squadra del Li Punti;
In considerazione della particolare rilevanza delle condotte violente dei calciatori, come sopra descritte, dell'irresponsabile e censurabile comportamento dell'allenatore del Guspini calcio Piras Marco, della responsabilità oggettiva della società Guspini Calcio in ordine alla condotta della propria tifoseria, ritiene di dover adottare provvedimenti adeguati e proporzionati alla gravità dei fatti.
P.Q.M., visti gli artt. 25, 36 e 38 del C.G.S., DELIBERA:
- di sanzionare la Società Guspini Calcio con l'obbligo della disputa di una gara a porte chiuse e con l'ammenda di € 500,00;
- di squalificare il tecnico Piras Marco (Guspini Calcio) per 6 gare effettive, in aggiunta al residuo della precedente squalifica ancora da scontare;
- di squalificare i calciatori: Festa Umberto (Guspini) per 8 gare effettive; Caddia Michele Salvatore (Guspini) per 7 gare effettive; Fadda Michele (Guspini) per 1 gara effettiva; Lorenzoni Principe (Li Punti) per 3 gare effettive; Ruiu Stefano (Li Punti) per 1 gara effettiva.