Arriva la sentenza del Giudice Sportivo
La Supercoppa sospesa per il buio: la Nuorese ritenuta responsabile, il trofeo va al Valledoria
La Supercoppa regionale va al Valledoria. Il Giudice Sportivo ha dato gara persa per 3-0 alla Nuorese ritenendola responsabile della sospensione del match disputato lo scorso 28 dicembre al Franco Frogheri di Nuoro al termine dei tempi supplementari (sul punteggio di 2-2) per la sopraggiunta oscurità alla quale il club barbaricino non pose rimedio attraverso l'accensione delle luci artificiali in modo da poter battere i calci di rigori per determinare la squadra vincitrice. (nella foto il simpatico tentativo dei tifosi della Nuorese di illuminare il campo)
Il Giudice Sportivo - si legge nel comunicato ufficiale - letti gli atti di gara e i documenti allegati al fascicolo della partita, delibera l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 3 a 0 a carico della Nuorese:
- considerato che la partita in epigrafe è stata organizzata, su sua espressa richiesta, dalla U.S.D. Nuorese Calcio 1930 (vedi nota del 18.12.2019);
- considerato che la gara in epigrafe è stata sospesa in via definitiva dal direttore di gara dopo la disputa del secondo tempo supplementare, sul risultato di 2-2, e prima dell’espletamento dei calci di rigore, in quanto l’impianto di illuminazione del campo di gioco, la cui accensione si rendeva necessaria per la sopraggiunta oscurità, non funzionava;
- considerato che solo con nota del 28.12.2019 alle ore 19,00 la società Nuorese Calcio 1930 spiegava che l’impianto de quo non era stato più acceso dalla “Festa del Redentore” (cadente ad agosto) e che il dì della gara, al momento del suo azionamento durante il secondo tempo dell’incontro, sarebbe andato in corto;
- considerato che la regola 1 del Giuoco del Calcio (“Terreno di gioco”) – Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e guida pratica AIA, la regola 5 - paragrafo “Interferenza esterna”, disciplinano l’impiego della luce artificiale anche per sopravvenuta oscurità disponendo che il regolare allestimento del campo di gioco è compito della società “ospitante”;
- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del C.G.S. si applica la sanzione della perdita della gara in capo alla società che sia responsabile di fatti che abbiano influito sullo svolgimento della gara, come può essere il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione;
- considerato che, anche per la giurisprudenza sportiva superiore (vd. Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n° 17 del 2014), per potersi salvare dalla sanzione di cui sopra è indispensabile provare che l’impianto di illuminazione non si sia acceso per un fatto improvviso, imprevisto o imprevedibile, cosa che la società Nuorese Calcio 1930 non ha potuto dimostrare, né ha fatto porre una qualche acconcia riserva scritta nel referto di gara all’arbitro.