La giurisprudenza dà ragione ai barbaricini, i granata si difendono
Selargius-Ovodda, c'è il ricorso: Reginato non più "in quota" Juniores, squalifica da scontare in prima squadra?
Potrebbe essere ribaltato il risultato sul campo nel girone A di Promozione che ha visto domenica scorsa il Selargius battere in rimonta 3-1 l'Ovodda. La società barbaricina, infatti, ha presentato preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo che si è riservato di prendere una decisione in merito e ciò avverrà ad inizio della prossima settimana.
L'oggetto del ricorso dell'Ovodda riguarda la posizione sanzionatoria dell'attaccante del Selargius Gianluca Reginato che non avrebbe avuto titolo a partecipare alla prima gara della nuova stagione in quanto la punta classe 2005 avrebbe dovuto scontare con la prima squadra una giornata di squalifica residua maturata nella precedente stagione nella categoria Juniores. Il calciatore, infatti, nella semifinale dello scorso 23 aprile giocata contro la Ferrini era stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una squalifica di due giornate, una delle quali scontata nella successiva gara di finale contro il San Teodoro Porto Rotondo.
La posizione dell'Ovodda. Secondo quanto fa notare il club del presidente Fabio Soru, avendo il Reginato cambiato lo status di calciatore diventando "fuori quota" - in realtà non era "in quota" nemmeno nello scorso campionato Juniores - nel rifarsi al combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell'articolo 21 del Codice di Giustizia Sportiva che regolano l'esecuzione delle sanzioni attraverso i principi di afflittività - garantisce che la squalifica abbia un impatto reale sul tesserato - e di omogeneità - che impone di scontare la squalifica nella medesima competizione e categoria in cui è avvenuta l'infrazione - quando essi entrano in conflitto prevale il primo principio affinché l'applicazione del secondo renda la sanzione ineffettiva se il calciatore non ha più i requisiti anagrafici per partecipare alla categoria giovanile.
La posizione del Selargius. Per il club del presidente Giorgio Salis, invece, il proprio tesserato, in base a quanto disposto dalla Lnd il primo luglio scorso circa l'organizzazione del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” (lo è quello sardo per le fasi a gironi al punto che le sanzioni per tali gare sono comunicate dalla Delegazione Provinciale, diventando regionale solo per le fasi finali), potrebbe ancora disputare il campionato Juniores avendo la Lega Nazionale Dilettanti consentito anche per quest'anno «l'impiego fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2005 in poi".
Cosa dice la Giurisprudenza in merito. La terza sezione della Corte Sportiva d'Appello, intervenuta ad esprimersi sul caso del calciatore Tassotti Riccardo utilizzato dalla società Ligorna nel match di serie D contro la Vogherese ad inizio della stagione 2023-24 con una squalifica pendente dall'ultima gara del campionato Juniores Nazionale Under 19 stagione 2022-23 quando il medesimo calciatore era divenuto "fuori quota" in relazione al campionato giovanile in questione, aveva scritto: «Ė corretto affermare che nel sistema giuridico sportivo è possibile rintracciare due principi fondamentali in tema di sanzioni, utili a una interpretazione funzionale della normativa: il principio dell’effettività (i.e. “afflittività”) della sanzione irrogata, il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio di separazione delle competizioni (i.e. di “omogeneità”), in virtù del quale si tende, ove possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Fin da subito, va chiarito che in alcune situazioni può accadere che i due principi possano non operare contemporaneamente e trovano la loro applicazione in maniera gradata, in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio dell’effettività della sanzione, e ciò accade proprio quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondante dell’ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell’ipotesi che – per ragioni soggettive od oggettive, legate, cioè, tanto al trasferimento del calciatore che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al campionato originario – non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato. La conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore».
Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in una decisione presa nel 2020 aveva analizzato il caso in cui il calciatore Matteo Gubellini, cui pendeva una squalifica nel campionato “Berretti” maturata con la maglia dell'US Triestina, aveva cambiato società passando al Cjarlins Muzane dove era ancora in età per partecipare - ma da "fuori quota" - a gare del settore giovanile della categoria Juniores, equivalente alla categoria "Berretti". Ebbene, tale Collegio scrisse che «l'unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata è quella dell'ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione medesima è stata comunicata. Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del C.G.S., deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società. Più specificatamente, in caso di cambiamento di status intervenuto da una stagione sportiva all’altra (da “in quota” a “fuori quota”), l’unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente espiata sia quella che la stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra. Diversamente opinando, essendo del tutto ipotetico che il calciatore continui a giocare nella pregressa categoria come “fuori quota”, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio».