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Antonio Loi, attaccante, Arzachena
Zucchi: «Un ricorso basato sul nulla, certi del rigetto»

Cynthialbalonga, chiesta la ripetizione del match perso contro l'Arzachena: errore tecnico dell'arbitro

Il Cynthialbalonga preannuncia il ricorso della gara persa in casa 2-1 contro l'Arzachena chiedendo la non omologazione del risultato finale e la conseguente ripetizione della stessa per un errore tecnico dell'arbitro Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto che avrebbe effettuato uno scambio di giocatore all'atto dell'espulsione di un atleta smeraldino. Secondo il club castellano, infatti, il direttore di gara ha erroneamente espulso Antonio Loi (sanzionato poi dal Giudice Sportivo con la squalifica di due giornate "per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, pestato il piede di un calciatore avversario") al posto di un altro calciatore biancoverde che avrebbe commesso realmente il fallo da cui la decisione dell'arbitro circa l’allontanamento di Loi dal terreno di gioco.

L'Arzachena, altresì, ha chiesto il rigetto del “reclamo” posto in essere dal Cynthialbalonga, con conseguente omologazione del risultato finale della gara disputata domenica scorsa. «È un ricorso basato sul nulla - evidenzia il direttore dell'area tecnica Antonello Zucchi - in passato gli organi di giustizia sportiva si sono già espressi in un certo modo per casi analoghi, perciò siamo certi che il reclamo verrà rigettato e che rimarrà il 2-1 a nostro favore conquistato sul campo dai ragazzi in modo encomiabile»

 

Il club smeraldini, nella propria memoria difensiva, ha evidenziato una mancanza di motivazione nella richiesta della controparte richiamando l’articolo 49 del Codice di Giustizia Sportiva comma 4 nel quale si specifica che "I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. E, in subordine, richiamando una sentenza della Corte Sportiva di Appello del 14 dicembre 2020 nella quale afferma che “l'errore tecnico, tale da determinare la ripetizione della gara, si realizza quando l’arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, e non per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara”. 

Decisione confermata anche dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI del 10 maggio 2021 nella quale ricorda che "nella giurisprudenza federale il merito sportivo, rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o, comunque, sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima" mentre "laddove per ipotesi risultasse che realmente l’Arbitro della gara incorra in un errore”, la società reclamante dovrà dimostrare "in che misura detto “errore” abbia potuto influire sul regolare svolgimento della gara al punto da richiedere un intervento dell’Organo di Giustizia Sportiva".

Sempre il club smeraldino osserva che nella stessa decisione della Corte Sportiva di Appello del 14 dicembre 2020 si fa notare come sia "orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari" mentre sia "inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro".

In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2021/2022