Ora il GS deciderà sullo 0-0 non omologato con l'Ilva
Il Tribunale Federale Nazionale dichiara non valido il tesseramento di Brondani per l'Arbus
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - dichiara non valido il tesseramento del calciatore Igor Brondani per la società Arbus effettuato in data 7 dicembre e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale che ora dovrà espletare gli accertamenti in ordine alla sottoscrizione per conto della società Castiadas della lista di trasferimento del difensore brasiliano. Il pronunciamento del TFN è arrivato al termine dell'odierna riunione presieduta da Gioacchino Tornatore e tenuta in modalità videoconferenza con le parti in causa (la società reclamante, cioè l'Ilva, le società che hanno posto in essere il tesseramento di Brondani, cioè Arbus e Castiadas, e lo stesso calciatore) sulla richiesta di giudizio proposta dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale della Sardegna al fine di accertare la validità del tesseramento del calciatore che partecipò alla gara dell’8 dicembre vestendo la maglia dei mediocampidanesi nella gara contro l'Ilvamaddalena finita 0-0.
Nel comunicato ufficiale numero 65 del 16/12/2021, il Giudice Sportivo si considerava "incompetente a decidere" sul reclamo interposto dall'Ilvamaddalena che lamentava la posizione irregolare del calciatore Brondani, "giacché sul tesseramento del Brondani - valido o non valido che sia - può e deve decidere il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (art. 88 C.G.S.) e, solo all'esito del giudizio di detto Tribunale (art. 89 comma1 lett. B CGS), il Giudice Sportivo potrà assumere provvedimenti sul risultato e sulla omologazione o meno della gara in
esame". Ora che il Tribunale Federale Nazionale si è espresso sulla non validità del tesseramento del calciatore Brondani, si attende la decisione del Giudice Sportivo che, nel caso applicasse l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva comma 6, potrebbe prevedere anche la sanzione della perdita della gara inflitta alla società che "fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte".
Il DISPOSITIVO N. 30/TFN del 10.1.2022 – (Richiesta di giudizio del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Sardegna - Reg. Prot. 31/TFN-ST) – di seguito riportato:
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente;
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente;
Antonio Rinaudo – Vice Presidente;
Roberto Benedetti – Componente (Relatore);
Francesco Di Leginio – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 10 gennaio 2022, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b) CGS - FIGC proposta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o il Comitato Regionale Sardegna - LND al fine di accertare la validità del tesseramento del calciatore Brondani Da Luz Igor (n. 21.3.1995 - matr. 1.034.983) inserito nell’elenco dei calciatori della gara dell’8 dicembre 2021 “ASD.US Arbus Calcio / ASD Ilvamaddalena 1903” per la predetta ASD.US Arbus Calcio, il seguente DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara non valido il tesseramento del calciatore Brondani Da Luz Igor per la società ASD.US Arbus Calcio, datato 7 dicembre 2021. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza, in ordine alla sottoscrizione per conto della società ASD Castiadas Calcio della lista di trasferimento in questione, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS – FIGC. Così deciso nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.